NEWSLETTER NR. 5 - 2022

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CREDITI DI IMPOSTA "ENERGIA" E "GAS"

CREDITO DI IMPOSTA “ENERGIA”

Con l’art. 15 del d.l. n. 4 del 27.01.2022, alle imprese:

  • a forte consumo di energia elettrica ex Decreto MISE 21.12.2017,
  • i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa,

è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Con il d.l. n. 17 del 01.03.2022, il credito di imposta è stato esteso anche al secondo trimestre 2022 ed è stato riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta ed auto-consumata nel secondo trimestre 2022.

L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica, mentre il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

 

CREDITO DI IMPOSTA “GAS”

Alle imprese a forte consumo di gas – ovvero che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro per la transizione ecologica del 21.12.2021 -  è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO

Alle imprese che:

  • effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
  • volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili,

è riconosciuto un credito d'imposta nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (fino al 30 novembre 2023), nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014. Il credito di imposta è concesso ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014

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Tutti i crediti d'imposta sopra evidenziati:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza limiti di importo,
  • non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES né della base imponibile IRAP,
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI SETTORI “ENERGIA” E “GAS”

Con il decreto n. 17/2022 sono state introdotte le seguenti ulteriori misure volte a contenere i costi dell’energia elettrica e del gas.

 

ALIQUOTA IVA DEL GAS METANO

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

E’ considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati:

  • l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (voce 32 dell'allegato A al Reg. edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU) o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici,

la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze (con esclusione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'art. 136, co. 1, lett. b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs, 41/2004).

DECRETO MILLEPROROGHE

La L. n. 15 del 25.2.2022, di conversione del d.l. 228/2021 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), ha introdotto le seguenti novità.

 

PERDITE DI BILANCIO 2021

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 non si applicano l’art. 2446, co. 2 e 3, l’art. 2447, l’art. 2482-bis, co. 4-6, e l’art. 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale ex art. 2484, co. 1, n. 4), e art. 2545-duodecies c.c.

 

CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” di cui all’art. 1, co. 1054 e 1056, l. 178/2020, il termine per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 è prorogato al 31.12.2022.

 

VERSAMENTO IRAP

E’ prorogato al 30.06.2022 il termine per il versamento dell’IRAP non corrisposta ma dovuta in seguito al mancato rispetto dei limiti comunitari ex art. 42-bis d.l. 104/2020.

 

PRIMA CASA

I termini per l’agevolazione “prima casa” sono sospesi sino al 31.03.2022.

 

RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI RUOLI

I soggetti decaduti dalla rateizzazione dei ruoli in corso all’8.3.2020 possono presentare nuovamente domanda di dilazione sino al 30.04.2022. 

Per i soggetti riammessi, successivamente la decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (anziché 10).

 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

Estesa ai bilanci 2021 la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

 

LIMITE CONTANTE 

Per il 2022 il limite per il pagamento in contanti resta fissato ad euro 1.999,99 euro.

IMPOSTE DIRETTE

TERRENI E PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE

Il valore di acquisto:

  • delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e
  • dei terreni edificabili e con destinazione agricola,

posseduti da persone fisiche al 01.01.2022 possono essere rideterminati con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% entro il 15.06.2022. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.06.2022. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.  La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15.06.2022 (d.l. n. 17 del 01.03.2022).

 

RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO DEI BENI DI IMPRESA

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione e del riallineamento ex art. 110 d.l. n. 104/2020, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale ex art. 6-bis d.l. n. 23/2020 (Agenzia delle entrate, Circolare n. 6 del 01.03.2022).

 

CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

in caso di ritardo nell'interconnessione il credito di imposta spettante in relazione agli investimenti INDUSTRIA 4.0 non viene meno, sempreché:

  • le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina INDUSTRIA 4.0 sussistano anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione), e
  • il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui l’impresa fruisce dell'agevolazione.

In ogni caso, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 71 del 03.02.2022).

Il credito di imposta spetta anche per gli investimenti in beni strumentali nuovi precedentemente oggetto di comodato tra le stesse parti, qualora gli accordi tra le parti prevedano sin dall’inizio la possibilità di acquistare il bene alla scadenza del periodo di uso gratuito (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 63 del 03.02.2022).

Sotto il profilo temporale, se il bene è acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, mentre la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l'impresa potrà fruire dell'iper-ammortamento a partire dal 2021, mentre per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super-ammortamento. La quota di iper-ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra:

  • la maggiorazione complessiva relativa all'iper-ammortamento, e
  • le quote di maggiorazione fruite a titolo di super-ammortamento nei periodi d'imposta 2017–2020 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 62 del 03.02.2022).

 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

In caso di sospensione civilistica degli ammortamenti ex art. 60, co. 7bis - 7quinquies, d.l. n. 104/2020, l’impresa può valutare se operare o meno la deduzione ai fini fiscali degli ammortamenti ordinari sospesi.

Tuttavia, le quote di ammortamento maggiorate riferibili al super-ammortamento devono essere dedotte nel periodo di imposta di competenza senza poter dunque essere rinviate (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 66 del 03.02.2022).

Anche l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili ex art. 104 TUIR è fiscalmente deducibile extra-contabilmente, ancorché non imputato a conto economico in quanto sospeso (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 65 del 03.02.2022).

 

BONUS SUD

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione di sedi operative quali "strutture produttive" ai fini dell'accesso al credito d'imposta ex art. 1, co. 98-108, l. 208/2015 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 68 e 69 del 03.02.2022).

 

RIPORTO PERDITE IN CASO DI FUSIONE TRA SOCIETA’ IN REGIME DI CONSOLIDATO FISCALE

In caso di fusione di tutte le società partecipanti al regime di consolidato fiscale, anche le perdite fiscali realizzate in regime CNM “riassegnate” alle società partecipanti – al pari delle perdite fiscali realizzate in esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo e delle perdite fiscali maturate nel periodo di retrodatazione della fusione – soggiacciono ai limiti di riporto ex art. 172, co. 7, tuir (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 74 del 04.02.2022).

 

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

Le disposizioni antielusive di cui all’art. 10 del Decreto ACE non trovano applicazione in caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda e non comportano dunque alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla conferitaria (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 82 del 09.02.2022).

 

CREDITO R&S

Dal 2020 le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri, non sono agevolabili. Ciò, anche nel caso in cui tali spese si riferiscano ad attività che costituiscono prosecuzione di progetti iniziati nel corso di precedenti periodi d'imposta.

In caso di fusione della società commissionaria residente e della società committente estera, nessuna delle due società può comunque beneficiare del credito R&S: la prima per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, la seconda per mancanza del presupposto territoriale (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 90 del 09.02.2022).

 

BENEFICIARIO EFFETTIVO

In caso di finanziamenti “a cascata” dagli USA al Lussemburgo e dal Lussemburgo all’Italia, gli interessi corrisposti alla consociata UE possono beneficiare del regime di esenzione ex art. 26-quater d.p.r. 600/1973 anche qualora i due finanziamenti siano speculari e non sia previsto alcun mark-up. La consociata UE può essere considerata “beneficiario effettivo” quando (i) esiste da più di 50 anni, (ii) ha una sua struttura operativa reale e non costituisce una "scatola vuota"; (iii) ha per oggetto sociale la tenuta e compravendita di partecipazioni; (iv) ha prodotto utili per oltre euro otto milioni; (v) ha posto in essere il finanziamento mesi prima dell'italiana quando questa non poteva farlo e proprio perché non poteva farlo, con la conseguenza che i due prestiti restano distinti per autonomia negoziale e trovano giustificazione diversa; (vi) vi è l’effettiva disponibilità delle somme e non sono previsti obblighi di retrocessione delle stesse (Cass. sent. n. 3380 del 03.02.2022).

 

PATENT BOX

E’ stato approvato il Provvedimento recante le disposizioni attuative, la documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime di Patent box ex art. 6 d.l. 146/2021 esercitabili (i) sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, (ii) sia, con alcune limitazioni, da coloro che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15.2.2022).

IMPOSTA DI REGISTRO

TRASFERIMENTI DI IMMOBILI STRUMENTALI NELL’AMBITO DI UNA CESSIONE D’AZIENDA

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che, in caso di cessione dell’azienda con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario, i trasferimenti dei beni immobili strumentali siano assoggettati alle imposte di registro ed ipo-catastali in misura fissa pari a 200 euro ciascuna.

Secondo l’Agenzia delle entrate, l’agevolazione si applica limitatamente agli atti di cessione stipulati nell’ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale di cui ai commi 2241 e ss della Legge di Bilancio (Agenzia delle entrate, Circolare n. 3 del 04.02.2022).

 

CONFERIMENTO DI IMMOBILE GRAVATO DA MUTUO IPOTECARIO

In caso di conferimento di immobile in società da parte di una persona fisica, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro non può essere calcolata al netto del mutuo ipotecario acceso dal conferente - in proprio, poco prima del conferimento - a meno che non siano state conferite anche le somme mutuate (Cass. sent. n. 2949 del 01.02.2022).

BONUS EDILIZI

ESERCIZIO DELLE OPZIONI

E’ stato approvato il nuovo Provvedimento recante le modalità e i termini per l'esercizio delle opzioni – sconto sul corrispettivo o cessione del credito - relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 e del d.l. 4/2022.

Il Provvedimento prevede inoltre che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione deve essere trasmessa entro il 29.4.2022, anziché entro il 16 marzo (emendamento approvato dal Senato in conversione del DL Sostegni Ter 4/2022).

 

MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI

E’ stato abrogato l’art. 28 d.l. n. 4/2022 che vietava la cessione dei bonus edilizi successivamente alla prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario, o, previo sconto in fattura, dal fornitore.

Tuttavia, viene stabilito che dopo la prima cessione da parte del beneficiario o, previo sconto in fattura, del fornitore, sono consentite ulteriori due cessioni a favore esclusivamente dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione). Pertanto, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un “soggetto non vigilato” (ad esempio, un’altra impresa industriale o commerciale), il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un “soggetto vigilato”, con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest’ultimo a favore di altro “soggetto vigilato”.

A partire dal’01.05.2022 viene prevista la “targatura informatica” dei crediti di imposta, per consentire ai cessionari di conoscerne l’origine (D.L. n. 13 del 25.2.2022).

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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