TERRENI E PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE
Il valore di acquisto:
- delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e
- dei terreni edificabili e con destinazione agricola,
posseduti da persone fisiche al 01.01.2022 possono essere rideterminati con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14% entro il 15.06.2022. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.06.2022. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15.06.2022 (d.l. n. 17 del 01.03.2022).
RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO DEI BENI DI IMPRESA
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione e del riallineamento ex art. 110 d.l. n. 104/2020, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale ex art. 6-bis d.l. n. 23/2020 (Agenzia delle entrate, Circolare n. 6 del 01.03.2022).
CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0
in caso di ritardo nell'interconnessione il credito di imposta spettante in relazione agli investimenti INDUSTRIA 4.0 non viene meno, sempreché:
- le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina INDUSTRIA 4.0 sussistano anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione), e
- il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui l’impresa fruisce dell'agevolazione.
In ogni caso, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 71 del 03.02.2022).
Il credito di imposta spetta anche per gli investimenti in beni strumentali nuovi precedentemente oggetto di comodato tra le stesse parti, qualora gli accordi tra le parti prevedano sin dall’inizio la possibilità di acquistare il bene alla scadenza del periodo di uso gratuito (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 63 del 03.02.2022).
Sotto il profilo temporale, se il bene è acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, mentre la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l'impresa potrà fruire dell'iper-ammortamento a partire dal 2021, mentre per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super-ammortamento. La quota di iper-ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra:
- la maggiorazione complessiva relativa all'iper-ammortamento, e
- le quote di maggiorazione fruite a titolo di super-ammortamento nei periodi d'imposta 2017–2020 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 62 del 03.02.2022).
SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
In caso di sospensione civilistica degli ammortamenti ex art. 60, co. 7bis - 7quinquies, d.l. n. 104/2020, l’impresa può valutare se operare o meno la deduzione ai fini fiscali degli ammortamenti ordinari sospesi.
Tuttavia, le quote di ammortamento maggiorate riferibili al super-ammortamento devono essere dedotte nel periodo di imposta di competenza senza poter dunque essere rinviate (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 66 del 03.02.2022).
Anche l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili ex art. 104 TUIR è fiscalmente deducibile extra-contabilmente, ancorché non imputato a conto economico in quanto sospeso (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 65 del 03.02.2022).
BONUS SUD
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla qualificazione di sedi operative quali "strutture produttive" ai fini dell'accesso al credito d'imposta ex art. 1, co. 98-108, l. 208/2015 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 68 e 69 del 03.02.2022).
RIPORTO PERDITE IN CASO DI FUSIONE TRA SOCIETA’ IN REGIME DI CONSOLIDATO FISCALE
In caso di fusione di tutte le società partecipanti al regime di consolidato fiscale, anche le perdite fiscali realizzate in regime CNM “riassegnate” alle società partecipanti – al pari delle perdite fiscali realizzate in esercizi anteriori all'ingresso nella tassazione di gruppo e delle perdite fiscali maturate nel periodo di retrodatazione della fusione – soggiacciono ai limiti di riporto ex art. 172, co. 7, tuir (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 74 del 04.02.2022).
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA
Le disposizioni antielusive di cui all’art. 10 del Decreto ACE non trovano applicazione in caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda e non comportano dunque alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla conferitaria (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 82 del 09.02.2022).
CREDITO R&S
Dal 2020 le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri, non sono agevolabili. Ciò, anche nel caso in cui tali spese si riferiscano ad attività che costituiscono prosecuzione di progetti iniziati nel corso di precedenti periodi d'imposta.
In caso di fusione della società commissionaria residente e della società committente estera, nessuna delle due società può comunque beneficiare del credito R&S: la prima per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, la seconda per mancanza del presupposto territoriale (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 90 del 09.02.2022).
BENEFICIARIO EFFETTIVO
In caso di finanziamenti “a cascata” dagli USA al Lussemburgo e dal Lussemburgo all’Italia, gli interessi corrisposti alla consociata UE possono beneficiare del regime di esenzione ex art. 26-quater d.p.r. 600/1973 anche qualora i due finanziamenti siano speculari e non sia previsto alcun mark-up. La consociata UE può essere considerata “beneficiario effettivo” quando (i) esiste da più di 50 anni, (ii) ha una sua struttura operativa reale e non costituisce una "scatola vuota"; (iii) ha per oggetto sociale la tenuta e compravendita di partecipazioni; (iv) ha prodotto utili per oltre euro otto milioni; (v) ha posto in essere il finanziamento mesi prima dell'italiana quando questa non poteva farlo e proprio perché non poteva farlo, con la conseguenza che i due prestiti restano distinti per autonomia negoziale e trovano giustificazione diversa; (vi) vi è l’effettiva disponibilità delle somme e non sono previsti obblighi di retrocessione delle stesse (Cass. sent. n. 3380 del 03.02.2022).
PATENT BOX
E’ stato approvato il Provvedimento recante le disposizioni attuative, la documentazione idonea, nonché le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime di Patent box ex art. 6 d.l. 146/2021 esercitabili (i) sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, (ii) sia, con alcune limitazioni, da coloro che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15.2.2022).