Gentile cliente,
desideriamo di seguito segnalare che il prossimo 16 marzo 2023 è la data fissata per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (c.d. Certificazione Unica - CU).
In data 17.1.2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento n. 14392, i modelli di “Certificazione Unica 2023” (CU 2023), relativi all’anno 2022, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente.
PREMESSA
Ai fini dell’adempimento in esame, il sostituto di imposta è tenuto a:
- trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16.3.2023, utilizzando il modello “ordinario”, per consentire l’acquisizione dei dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2023 e REDDITI 2023 PF e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2023);
- consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 16.3.2023, utilizzando il modello “sintetico”, che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello “ordinario”.
Con l’art. 1 co. 933 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770 stabilito a regime al 31 ottobre.
1. Ambito soggettivo e oggettivo
Sono tenuti all’invio coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a fronte di:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, di cui all’art. 53 del TUIR;
- provvigioni, comunque denominate, soggette alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/1973;
- provvigioni derivanti da vendite a domicilio ai sensi dell’art.19 del DLGS 114/98;
- corrispettivi per contratti di appalto soggetti alla ritenuta dell’art. 25-ter del DPR 600/1973;
- alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR (es. lavoro autonomo occasionale, compensi per attività sportiva dilettantistica, ecc.);
- corrispettivi e i canoni relativi alle locazioni brevi, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
- indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS ed altri enti;
- assicurazioni INPS.
La Certificazione Unica 2023 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2022 ma che non hanno concorso alla formazione del reddito ai fini fiscali e contributivi.
La Certificazione Unica non riguarda, invece, la certificazione:
- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 e aggiornato il 11.2.2021);
- dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", che deve però contenere: le generalità e il codice fiscale del contribuente; la natura, l'oggetto e la data dell'operazione; la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione; gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;
- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", purché attesti l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, e delle ritenute operate.
Si ricorda che la Certificazione Unica deve essere utilizzata per attestare altresì l’ammontare dei compensi percepiti nel 2022 dalle persone fisiche che (i) applicano il regime agevolato (contribuenti minimi e forfetari) e (ii) non hanno subito ritenute su tali compensi.
Infine, la Certificazione Unica dovrà essere rilasciata anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta: i) limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS; ii) ad eccezione dei lavoratori domestici, ai quali va consegnata una dichiarazione sostitutiva semplificata.
2. Novità 2023
Il nuovo prospetto della Certificazione Unica ha recepito le seguenti novità:
- la modifica del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati per cui il limite di reddito complessivo per beneficiare del trattamento integrativo viene ridotto da euro 28.000,00 ad euro 15.000,00; per i contribuenti con reddito complessivo tra euro 15.000,00 ed euro 28.000,00 è prevista una clausola di salvaguardia al fine di tutelare situazioni di incapienza secondo cui il trattamento integrativo viene riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda, per un importo non superiore ad euro 1.200,00 annui;
- la modifica delle aliquote e degli scaglioni IRPEF in vigore dal 1.1.2022;
- la rimodulazione delle detrazioni d’imposta per tipologia reddituale;
- l’abrogazione la detrazione IRPEF prevista dall’art. 2, D.L. 3/2020 in favore dei titolari di redditi di lavori dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo tra euro 28.000,00 ed euro 40.000,00, in quanto assorbita dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13, DPR n. 917/1986;
- l’introduzione a regime, a partire dal 1.3.2022 dell’assegno unico ex D.lgs. n. 230/2021 con conseguente modifica della disciplina della detrazione IRPEF per i figli a carico di cui all’art. 12, DPR n. 917/1986;
- l’innalzamento ad euro 3.000,00 della soglia di esenzione dei c.d. “fringe benefit” ai sensi dell’art. 12, D.L. 115/2022;
- la disciplina relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito dell’importo relativo al valore dei c.d. “buoni” benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante fino al limite di euro 200,00 per lavoratore (ferma restando la disciplina del limite previsto per c.d. “fringe benefit”);
- la possibilità di tenere traccia dell’estensione del regime agevolativo di cui all’art. 44, D.L. 78/2010 per i docenti e i ricercatori che hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia prima del 2020 i quali, alla data del 31.12.2019 risultando già beneficiari del regime, hanno esercitato l’opzione per l’estensione.
3. Termine per l’invio
La presente circolare ha il compito di rammentare che, entro il prossimo 16 marzo 2023, i sostituti d’imposta dovranno provvedere all’invio telematico delle nuove Certificazioni Uniche, relative al periodo d’imposta 2022, mediante l’apposito modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 14392, del 2023.
Inoltre, si ricorda che la Certificazione in commento sostituisce la certificazione dei compensi dei lavoratori autonomi emessa in forma libera. Pertanto, i sostituti saranno tenuti a consegnare la Certificazione Unica 2023 (periodo d’imposta 2022) ai percettori del reddito entro il 16 marzo 2023.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. 205/2017, le Certificazioni Uniche relative unicamente a redditi esenti o non dichiarabili mediante dichiarazione precompilata potranno essere inviate entro il termine previsto per la presentazione dei 770, stabilito a regime al 31 ottobre e senza l’applicazione di sanzioni.
I Signori clienti che intendono avvalersi del servizio di presentazione offerto dal nostro Studio come intermediario abilitato sono invitati a far pervenire entro il 3 marzo 2023 il proprio consenso.
Il nostro Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Distinti saluti
HAGER & PARTNERS