NEWSLETTER NR. 04 - 2024

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PIANO DI TRANSIZIONE 5.0

In data 26/2/2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto PNRR che definisce – tra l’altro - i principi generali del Piano di Transizione 5.0 il quale sarà, tuttavia, operativo solo dopo l’emanazione dei decreti attuativi.
Il Piano di Transizione 5.0 punta a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8/2/2023.
Si evidenziano di seguito i principali aspetti del Piano di Transizione 5.0.
Sotto il profilo soggettivo, il Piano è rivolto alle imprese residenti ed alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. 
Sono tuttavia escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale ai sensi del r.d. 267/1942, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ai sensi del d.lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Sotto il profilo oggettivo, il Piano riguarda i nuovi investimenti per gli anni 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi è riconosciuto, entro limiti definiti, un contributo sotto forma di credito d’imposta fermo restando il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla l. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%
    oppure, in alternativa, 
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Tra i beni di cui all’allegato B l. 232/2016 rientrano anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui sopra, superiori ad un importo di euro 40.000, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’art. 12, c. 1, lett. a), b) e c) d.l. 181/2023; gli investimenti in beni di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo;
b) le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31, par. 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui alla lett. a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto.

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B l. 232/2016 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La misura del credito d’imposta di cui sopra è aumentata:

  • rispettivamente al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%.
  • rispettivamente al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

La riduzione dei consumi riproporzionata su base annuale è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti con decreto.
Ai fini dell’accesso al contributo, le imprese presentano apposite comunicazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini da definire con decreto.
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità da individuare con decreto che attesti: a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per le PMI, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ex art. 17 d.lgs. 241/1997, senza limitazioni, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento, entro la data del 31/12/2025; l'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo;
  • non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP;
  • non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale;
  • non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’art. 1, c. 1051 e ss., l. 178/2020, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16 d.l. 124/2023;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del costo sostenuto.

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. 
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1, c. 35 e 36, l. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, di concerto con il Mef saranno stabilite le modalità attuative dell’agevolazione.

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