NEWSLETTER NR. 12 - 2023

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IMPOSTE DIRETTE

WELFARE AZIENDALE

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit ex art. 51, c. 3, tuir a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Viene chiarito che i sostituti d’imposta riconoscono l’agevolazione in seguito alla dichiarazione resa per iscritto dal dipendente. I dipendenti per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al datore di lavoro. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023 (Agenzia delle entrate, Circolare n. 23 del 01.08.2023).

RIMBORSI RICARICHE AUTO ELETTRICHE

I rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a

tassazione (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 421 del 25.08.2023).

CREDITO DI IMPOSTA SETTORE ENERGETICO

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle seguenti agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas:

  • art. 1, c. 3, decreto Aiuti-quater, “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022”;
  • art. 1, c. 2-8, legge di bilancio 2023;
  • art. 1, c. 13, 14 e 16, legge di bilancio 2023;
  • art. 2 decreto Bollette, “Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023”;
  • art. 4 decreto Bollette, “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale”;
  • art. 3-bis decreto-legge n. 57/2023, “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale” (Agenzia delle entrate, Circolare n. 24 del 02.08.2023).

 

SMART WORKING

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), con particolare riferimento ai più recenti orientamenti di prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, cosiddetti “impatriati” (Agenzia delle entrate, Circolare n. 25 del 02.08.2023).

LAVORATORI FRONTALIERI

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito agli aspetti fiscali dei lavoratori frontalieri alla luce del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023) (Agenzia delle entrate, Circolare n. 25 del 18.08.2023).

FIA: DIVIDENDI E CAPITAL GAIN

Un Fondo di investimento alternativo (FIA) istituito in uno Stato UE (Lussemburgo), il cui Gestore, fiscalmente residente in Lussemburgo, è ivi soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, beneficia del regime di esenzione da ritenuta:

  • sui dividendi erogati dalla società residente in Italia direttamente partecipata ex art. 27, c. 3, d.P.R. 600/1973;
  • sui capital gain relativi alle partecipazioni detenute in società residenti in Italia ex art. 1, c. 633, L. 178/2020 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 409 del 01.08.2023).

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ITALIA E GERMANIA NEI CONFRONTI DI UNA PARTENRSHIP TEDESCA

Una partnership tedesca fiscalmente trasparente può invocare l’applicazione dell’art. 13, par. 4, della Convenzione tra Italia e Germania, con la conseguenza che il capital gain derivante dalla cessione di una partecipazione detenuta in una società italiana sarà assoggettato a tassazione esclusivamente in Germania (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 418 del 16.08.2023).

DIVIDEND WASHING

La disciplina sul dividend washing di cui all’art. 109, c. 3bis – 3quinquies del tuir non trova applicazione con riferimento agli utili di una società di persone, anche se partecipata da una società di capitali (Cass. sent. 23652 del 03.08.2023).

CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO

Le imposte sul reddito pagate all’estero da una società italiana possono essere portate in detrazione non solo dall’IRES, ma anche dall’IRAP (Cass. sent. 21047 del 18.07.2023).

 

IVA

ALIQUOTA IVA

Alla realizzazione di un nuovo mercato di quartiere si applica l’aliquota IVA del 10% ai sensi del 127-quinquies e 127-spties della tabella allegata al Decreto IVA (Agenzia delle entrate. L’aliquota agevolata 10% si applica a prescindere dalla circostanza che il nuovo mercato andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del ''vecchio mercato'' (oggetto di interventi di  ristrutturazione edilizia) e che al  termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di  quartiere  al  fine  di  provvedere  al  medesimo  intervento  di  ristrutturazione.  Ciò che rileva al fine della qualificazione dell'opera (mercato di quartiere) come ''opera di urbanizzazione secondaria'' è, infatti, la circostanza che la stessa sia destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 415 del 03.08.2023).

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

In presenza dell'attivazione di una clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, in dipendenza della quale venga meno un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, è legittima l'emissione di una nota di variazione in diminuzione anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l'attivazione della predetta clausola risolutiva espressa. A tal fine non è necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione (Cass. sent. 17438 del 19.06.2023).

AGENZIE DI VIAGGIO

La prestazione reda da un soggetto passivo, consistente nell'acquistare servizi di alloggio presso altri soggetti passivi e nel rivenderli ad altri operatori economici, rientra nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, pur se tali servizi non sono accompagnati da servizi supplementari (CGE, causa c-108/22 del 29.06.2023).

RIMBORSO IVA IN ECCESSO

I principi di neutralità ed effettività dell’IVA esigono che il cessionario ha diritto di richiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA indebitamente fatturata che egli ha pagato ai suoi fornitori e che questi ultimi hanno versato all'erario, nonché dei relativi interessi, ciò qualora:

  • da un lato, il cessionario non può più pretendere tale rimborso dai fornitori a causa della prescrizione prevista dal diritto nazionale,

dall'altro, vi è una possibilità formale che, successivamente, i fornitori pretendano dall'amministrazione finanziaria il rimborso dell'eccedenza da essa riscossa, dopo aver rettificato le fatture inizialmente emesse al beneficiario di tali cessioni (CGE, causa c-4538/22 del 07.09.2023).

RIMBORSO IVA NON DOVUTA

Nel caso in cui:

  • una cessione di beni sia riqualificata come cessione d'azienda ed assoggettata ad imposta di registro (anziché ad IVA) con provvedimento definitivo,
  • l'IVA sia già stata assolta dal cedente senza che il cessionario gli abbia corrisposto quanto addebitatogli in rivalsa,

il cedente ha diritto al rimborso, alla luce dei principi unionali di neutralità ed effettività, nei due anni dalla definitività del provvedimento, ai sensi del art. 30-ter, c. 2 DPR 633/72. Ciò purché, in ragione di rettifica della detrazione dell'IVA ad opera del cessionario, non ne derivi pregiudizio per l'erario (Cass. sent. 25013 del 22.08.2023).

STABILE ORGANIZZAZIONE

In tema di IVA, il soggetto non residente dotato di stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso ex art. 30, c. 3, lett. e), decreto IVA, neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente ovvero senza il coinvolgimento della stabile organizzazione. Ciò in quanto, la posizione, ai fini dell'IVA, del soggetto non residente confluisce "in toto" in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'IVA mediante il meccanismo della detrazione (Cass. sent. 25685 del 04.09.2023).

 

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

 

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