IMPOSTE DIRETTE
DECADENZA DAL RIALLINEAMENTO
Il conferimento in regime di neutralità fiscale ex art. 176 tuir di un ramo di azienda comprensivo di beni precedentemente oggetto di riallineamento, non configura un’ipotesi di decadenza dal riallineamento. Tuttavia, la successiva cessione delle quote ricevute in seguito al conferimento rappresenta una sorta di cessione indiretta dei beni affrancati con conseguente decadenza ed applicazione del recapture (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 893 del 31.12.2021).
ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE E SUCCESSIVA FUSIONE
E’ elusiva l’operazione di cessione di partecipazione in una società che detiene unicamente un immobile concesso in locazione, e la successiva fusione per incorporazione della società stessa. Ciò in quanto, in tal modo, si aggirerebbe il regime fiscale di cessione dell’immobile (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 892 del 31.12.2021).
IPER-AMMORTAMENTO
Il contratto di acquisto dei macchinari può prevedere ulteriori impegni a carico del fornitore successivamente alla consegna, quali:
- un primo collaudo presso lo stabilimento del fornitore,
- l'addestramento e la formazione del personale all'utilizzo dei macchinari,
- un secondo collaudo presso la sede produttiva dell'acquirente.
In tal caso, si è in presenza di un contratto complesso, con il quale il fornitore si impegna a vendere i macchinari all'acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest'ultimo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del momento di "effettuazione" dell'investimento - determinante ai fini dell’iper-ammortamento per inquadrare il bene nella corretta finestra temporale - non è sufficiente la "consegna" dei macchinari ex art. 109 tuir, ma è necessario altresì lo svolgimento delle ulteriori attività (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 895 del 31.12.2021).
CFC
L’Agenzia entrate fornisce chiarimenti in merito al regime delle Controlled Foreign Companies, come modificato dal Decreto ATAD (Agenzia delle entrate, Circolare n. 18 del 27.12.2021).
SOCIETA’ NON OPERATIVE: COEFFICIENTI
Ai fini della verifica del test di operatività, i produttori di energia eolica devono fare riferimento al coefficiente del 6% (al pari degli operatori del fotovoltaico) (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 819 del 16.12.2021).
TRUST
Il trust si considera inesistente nel caso in cui il trustee non possa esercitare i suoi poteri senza il consenso dei beneficiari. Tale circostanza si verifica, sia pure indirettamente, nel caso in cui (i) per l'operato del trustee è richiesto il parere o il consenso del Guardiano che risulta di fatto non indipendente dai beneficiari, (ii) vi è la possibilità di estinzione anticipata del Trust, trascorso il "Periodo di Indisponibilità", ad opera dei "beneficiari" (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 796 del 01.12.2021).
LIMITE AIUTI DI STATO
In seguito all’aumento della soglia da euro 800.000 a euro 1.800.000 del valore nominale complessivo delle misure di aiuto (e di tutte le misure concesse ai sensi della sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo"), occorre distinguere a seconda che:
- l'aiuto sia stato concesso prima del 28 gennaio 2021, in tal caso il valore degli aiuti non deve superare 800.000 euro;
- l’aiuto sia stato concesso a partire dal 28 gennaio 2021, in tal caso il valore degli aiuti non deve superare 1.800.000 euro (n.b. dal 18.11.2021 la soglia è stata elevata a euro 2.300.000).
La data di concessione è definita facendo riferimento a: (i) la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda ed approvazione, (ii) la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta, (iii) la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (tra cui l'annullamento delle rate IMU) (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 797 del 01.12.2021).
SOCIETA’ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA
Sotto il profilo soggettivo, tra le società di partecipazione non finanziaria di cui all’art. 162-bis TUIR sono ricomprese anche le società in liquidazione, se soddisfano le condizioni ivi previste.
Sotto il profilo oggettivo, ai fini della verifica della prevalenza, non si tiene conto dei valori di bilancio derivanti dal conto corrente di corrispondenza (cash pooling) (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 834 del 17.12.2021).
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CON CLAUSOLA EARN-OUT
L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di compilazione della dichiarazione al fine di rappresentare correttamente i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni con clausole di earn-out (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 74 del 20.12.2021).
BREXIT: RITENUTA SUGLI INTERESSI DEI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
Gli interessi sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi da una banca stabilita nel Regno Unito ad una impresa italiana non possono più beneficiare del regime di esclusione da ritenuta ex art. 26, co. 5-bis, d.p.r. 600/1973 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 839 del 21.12.2021).
PARTICIPATION EXEMPTION
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime di participation exemption a degli strumenti finanziari partecipativi. In particolare, la condizione di iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie si considera soddisfatta anche se i titoli sono stati oggetto di integrale svalutazione nel primo bilancio di possesso (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 831 del 17.12.2021).
In caso di risoluzione di diritto del contratto di cessione della partecipazione, il contratto deve essere considerato come se non fosse mai esistito. Dunque, l’holding period non si considera interrotto dalla cessione poi risolta (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 824 del 17.12.2021).
CREDITO DI IMPOSTA INDUSTRIA 4.0
Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex l. 178/2020 spetta altresì in caso di utilizzo dei beni con proprio personale presso cantieri esteri, <<a condizione che detto bene agevolabile appartenga alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che sia utilizzato nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa>>.
L’agevolazione spetta altresì in caso di noleggio dei beni a clienti che intendono utilizzarlo all’estero, <<a condizione che l'utilizzo all'estero del bene non assuma la misura prevalente in termini di tempo e economici rispetto al relativo utilizzo in Italia>> (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 829 del 17.12.2021).
La "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Tuttavia, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 71 del 03.02.2022).
DISAPPLICAZIONE DEI LIMITI AL RIPORTO PERDITE IN CASO DI FUSIONE
L’Agenzia entrate fornisce parere positivo alla disapplicazione dei limiti al riporto perdite ed interessi passivi con riferimento ad una operazione di MLBO con fusione inversa, in cui il mancato superamento dei ricavi è conseguenza degli effetti negativi derivanti dalla pandemia COVID-19 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 828 del 17.12.2021).
RISARCIMENTO DANNI IN ESITO A LODO ARBITRALE
Il risarcimento danni deve essere rilevato nell’esercizio in cui viene riconosciuto in esito al lodo arbitrale, anche se il provvedimento non risulta definitivo in quanto oggetto di impugnazione. Inoltre, il risarcimento concorre integralmente alla formazione del reddito in tale periodo di imposta; mentre eventuali circostanze che ne limitino l’effettivo incasso dovranno essere valutate in base alla disposizione di cui all’art. 101, co. 5, TUIR relativo alle perdite su crediti (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 823 del 17.12.2021).
LIMITI ALLA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI
La disciplina di cui all’art. 96 TUIR che limita la deduzione degli interessi passivi non costituisce una norma anti-elusiva specifica e dunque non è suscettibile di essere disapplicata ai sensi dell’art. 11, co. 2, dello Statuto del contribuente (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 825 del 17.12.2021).
TP ADJUSTMENT
Gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore di società controllate non residenti (cosiddetti “TP adjustment”), in presenza di determinate condizioni sono soggetti all’obbligo di comunicazione ai sensi della Direttiva DAC6 (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 78 del 31.12.2021).
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Ai fini ACE, la disposizione antielusiva di cui all’art. 10 del DM 3 agosto 2017 non trova applicazione nel caso in cui una società sia controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti (cosiddetto “controllo congiunto”) e nessuno dei soci sia in grado di esercitare una influenza dominante sulla società in questione (Agenzia delle entrate, Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 1 del 25.01.2022).
Ai fini ACE, la riserva di rivalutazione assume rilevanza solo dal momento del “realizzo” ovvero a seguito dell’ammortamento del maggior valore dei beni rivalutati. Ciò in quanto detta riserva si “libera” - ai soli fini civilistici – per effetto del realizzo attraverso l’ammortamento civilistico dei maggiori valori iscritti in bilancio (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 889 del 30.12.2021).
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
Gli apporti derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, co. 6, c.c. non assumono rilevanza ai fini ACE (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 888 del 30.12.2021).
CREDITO R&S
Un soggetto istituzionalmente deputato ex lege allo svolgimento di attività soggette ad un sistema regolatorio pubblico, il quale prevede un meccanismo di finanziamento delle attività totalmente derivante dall'addebito di una "tariffa" a carico di soggetti privati (consumatori), non può essere considerato un "investitore" agli effetti del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ai sensi della l. 145/2013 (Agenzia delle entrate, Principio di diritto n. 17 del 31.12.2022).
I costi sostenuti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 per attività R&S commissionata da soggetti non residenti sono esclusi dall'ambito di applicazione del credito d'imposta. Ciò anche nel caso in cui tali costi si riferiscano ad attività che costituiscono prosecuzione di progetti iniziati nel corso di precedenti periodi d'imposta, essendo i costi in questione imputati ai vari periodi d'imposta - ai fini agevolativi - in base alle regole dell'art. 109 tuir, indipendentemente dalla data di inizio dei progetti di ricerca (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 874 del 29.12.2021).
FUSIONE TRA SOCIETA’ UE
In caso di fusione tra due società entrambe residenti in altro Stato UE (i.e. Francia) non trova applicazione il regime di cui agli artt. 178 e ss. tuir in quanto le società sono residenti nello stesso Stato, ma può tuttavia trovare applicazione il regime di neutralità fiscale ex art. 172 tuir se sono rispettate le seguenti condizioni: (i) l'operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana; (ii) i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano; (iii) l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto. Quest’ultima condizione si può ritenere soddisfatta, ad esempio, nel caso in cui la società estera detenga una partecipazione in una società italiana il cui realizzo sarebbe fiscalmente rilevante in Italia (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 873 del 29.12.2021).