DECRETO MILLEPROROGHE
Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe sono state previste le seguenti novità in materia fiscale (L. n. 15 del 21.2.2025, di conversione del D.L. 202/2024, cd. Decreto Milleproroghe).
ROTTAMAZIONE-QUATER
I soggetti che:
- hanno optato per la rottamazione-quater ex art. 1, c. 235, L. 197/2022, e che
- al 31.12.2024 risultano decaduti a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute,
possono essere riammessi se ripresentano la relativa dichiarazione entro il 30.04.2025.
In caso di riammissione, il pagamento delle somme ancora dovute può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- in massimo 10 rate di pari ammontare (maggiorate degli interessi al 2%), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, rispettivamente, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
DICHIARAZIONI FISCALI
È posticipato al 30.04.2025 il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2024.
CREDITO TRANSIZIONE 5.0
Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
CREDITO DI IMPOSTA “ZONE LOGISTICHE SEMPLIFICATE”
Il credito d’imposta per investimenti nelle ZLS di cui all’art. 13 D.L. 60/2024 è esteso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
RITENUTA SUI DIVIDENDI
Per le società aderenti al regime di “adempimento collaborativo” di cui al d.lgs. 128/2015 e successive modifiche:
- l’esenzione da ritenuta sui dividendi prevista dall’art. 27-bis d.p.r. 600/1973 (attuativo della Direttiva “madre-figlia”),
- l’esenzione da ritenuta sugli interessi prevista dall’Accordo bilaterale UE-Svizzera,
può trovare applicazione anche se, al momento della distribuzione dei dividendi o pagamento degli interessi, non sia ancora maturato l’holding period (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 48 e 49 del 25.2.2025).
ESENZIONE DA RITENUTA PER GLI INTERESSI SUI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
Il regime di esenzione da ritenuta per gli interessi sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi alle imprese italiane ex art. 26, c. 5-bis, d.p.r. 600/1973, può trovare applicazione in caso di finanziamento sia diretto che indiretto.
Il finanziamento indiretto è caratterizzato dall'interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma è poi tenuto a retrocederli ad un terzo, quale beneficiario effettivo del reddito imponibile (Cass. sent. n. 4427 del 20.2.2025).
NUOVO REGIME DEGLI “IMPATRIATI”
Ai fini del nuovo regime degli “impatriati” di cui all’art. 5 d.lgs. 209/2023, per il soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2024, il periodo minimo di residenza all'estero è di sette periodi di imposta se c'è coincidenza tra:
- il datore di lavoro per il quale è stato impiegato all'estero nel periodo d'imposta precedente il rientro in Italia, e
- il datore di lavoro presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia.
A tal fine è irrilevante che medio tempore il lavoratore abbia interrotto il rapporto di lavoro (iniziando un’attività di lavoro autonomo) e che dunque non vi sia continuità tra il rapporto di lavoro svolto all'estero e quello successivamente svolto in Italia (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 53 del 28.2.2025).
COMPATIBILITA’ DELLA QUALITA’ DI LAVORATORE DIPENDENTE E DI AMMINISTRATORE
Ai fini delle imposte sui redditi, la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali è incompatibile con la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico, in quanto il cumulo nella stessa persona dei “poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo e di disciplina” rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria affinché ricorra il vincolo di subordinazione. Conseguentemente, è indeducibile dal reddito della società il relativo costo da lavoro dipendente.
Per quanto riguarda, invece, la compatibilità della qualità di lavoratore dipendente con quella di socio amministratore o membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali deve essere verificata non solo in via formale con riferimento esclusivo allo statuto e alle delibere societarie, ma occorre accertare in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita (Cass. sent. n. 5318 del 28.2.2025).
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”
In caso di:
- vendita della casa acquistata da meno di 5 anni con l’agevolazione “prima casa”, e
- successivo acquisto entro un anno di un terreno edificabile per la costruzione di una casa da adibire a propria abitazione principale,
il contribuente non decade dall’agevolazione “prima casa”, neppure se il terreno è situato all’estero. A tal fine, il contribuente dovrà fornire idonea documentazione quale: rogito notarile di acquisto del terreno, progetto di costruzione dell'abitazione principale e relativi permessi delle autorità locali competenti, contratto di appalto e documentazione comprovante la dimora abituale nell'immobile acquistato all'estero (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 29 dell’12.2.2025).
EFFETTI SUGLI ACCONTI DEL RAVVEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE INFEDELE
In caso di presentazione della dichiarazione integrativa per ravvedere la dichiarazione infedele, non sono dovute sanzioni in relazione al maggiore importo degli acconti non versati che ne derivano (Cass. sent. n. 4187 del 18.2.2025).
SCONTI QUANTITATIVI
La cessione ai clienti di kit promozionali:
- prevista nelle originarie condizioni contrattuali, e
- subordinata al raggiungimento di determinati volumi di acquisto da parte dei clienti stessi,
configura una cessione a titolo di sconto, premio o abbuono esclusa da IVA ai sensi dell’art. 15, n. 2, d.p.r. 633/1972.
Alle medesime condizioni, lo stesso trattamento IVA risulta applicabile alle cessioni di beni effettuate in seguito al riscatto dei punti accumulati dai clienti al raggiungimento di determinati volumi di acquisto (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 25 dell’11.2.2025).
STABILE ORGANIZZAZIONE
L’Agenzia delle Entrate chiarisce a quali condizioni debba ritenersi sussistente l’intervento della stabile organizzazione italiana di una società non residente nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in Italia (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 33 dell’13.2.2025).
ESPORTAZIONI “FRANCO VALUTA”
L'esportazione “franco valuta'' è un'operazione mediante la quale un soggetto IVA stabilito in Italia trasferisce dei beni dall'Italia verso uno Stato extraUE, senza un passaggio di proprietà degli stessi beni e dunque senza corrispettivo: i beni continuano pertanto a essere di proprietà del soggetto IVA italiano.
La successiva cessione dei beni esistenti all’estero:
- se contrattualmente pattuita ab origine nei confronti di un determinato cliente (i.e. consignment stock) configura una cessione all'esportazione ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 633/1972;
- in caso contrario, non configura una ''cessione all'esportazione'' ex art. 8 d.p.r. 633/1972 ma è fuori campo IVA ex art. 7-bis d.p.r. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 34 dell’14.2.2025).
DISTACCO O PRESTITO DI PERSONALE
In seguito alla sentenza della CGE, causa C94/19 e alla successiva abrogazione dell’art. 8, c. 35, l. 67/1988, le prestazioni di distacco o prestito di personale sono rilevanti ai fini IVA se tra l’operazione di distacco o prestito di personale resa dalla distaccante ed il pagamento effettuato dalla distaccataria sussista un nesso diretto. Si può ritenere che sussista un nesso diretto nel caso in cui:
- il pagamento da parte della distaccataria degli importi fatturati dalla distaccante costituisce condizione affinché quest'ultima distacchi il dipendente, e
- la distaccataria effettua il pagamento come corrispettivo del distacco.
In tal caso, il distacco o prestito di personale è soggetto ad IVA indipendentemente dall’ammontare degli importi pagati, quindi anche qualora il pagamento corrisponda al puro costo del personale distaccato e dunque in assenza di mark up (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 38 dell’18.2.2025).
ERRATA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
In caso di errata applicazione dell’aliquota IVA da parte del fornitore, il cessionario o committente ha diritto alla detrazione dell’imposta solo nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta e non per l’intero ammontare addebitatole per rivalsa e pagato al fornitore (Cass. ord. n. 4101 del 17.2.2025).
SOCIETA’ DI COMODO
La Cassazione disapplica la disciplina sulle società di comodo e conferma il diritto alla detrazione IVA qualora: a) la società abbia effettivamente esercitato un'attività economica (indipendentemente dallo scopo o dai risultati), intesa come comprensiva di ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità; b) la società abbia impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta, e ciò indipendentemente dai risultati delle attività economiche; c) le operazioni non si inseriscano in una frode e non integrino un abuso inteso anche quale "realizzazione di una costruzione artificiosa". La detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio (Cass. ord. n. 4151 e 4157 del 18.2.2025).
SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE
La violazione derivante dal superamento del limite annuo di compensazione resta sanzionabile anche nel caso di successivo innalzamento della soglia (Cass. sent. n. 4556 del 20.2.2025).
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC DEGLI AMMINISTRATORI
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo per gli amministratori “di imprese costituite in forma societaria” di iscrivere il proprio indirizzo pec al Registro delle imprese.
L’obbligo riguarda sia le società costituite a partire dal 1° gennaio 2025 che le società costituite anteriormente a tale data; per queste ultime, il termine per la comunicazione dell’indirizzo PEC di ciascun amministratore viene fissato al 30 giugno 2025.
Sotto il profilo soggettivo viene chiarito che: <
Per le stesse ragioni, deve escludersi che l'obbligo trovi applicazione con riferimento ai consorzi, anche con attività esterna, nonché alle società consortili.
Si ritiene invece che possano esservi ricomprese, a determinate condizioni, le reti di imprese (Ministero delle Imprese e del made in Italy – MIMIT, nota n. 43836 del 12.3.2025).
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Distinti saluti
HAGER & PARTNERS