NEWSLETTER NR. 01 - 2025

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LEGGE DI BILANCIO 2025

Si evidenziano di seguito le principali novità in materia fiscale della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata nella G.U. n. 43 del 31 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.

SCAGLIONI IRPEF
Gli scaglioni di reddito IRPEF sono rimodulati come segue:

  • 23% fino a 28.000 euro;
  • 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% oltre 50.000 euro.

RIDUZIONE CUNEO FISCALE
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la seguente percentuale:

  • 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
  • 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma nona 15.000 euro;
  • 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

La somma così determinata non concorre alla formazione del reddito. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari: 

  • 1.000 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 20.000 euro e 32.000 euro;
  • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 32.000 euro e 40.000 euro.

I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma o la detrazione spettante all’atto dell’erogazione della retribuzione e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. 
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui sopra mediante compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997.


DETRAZIONI IRPEF
Fermi restando specifici limiti normativi, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri detraibili spettano con il limite di spese agevolabili “onnicomprensivo” di cui al nuovo art. 16-ter TUIR. Tale limite è determinato con riferimento a un valore fisso basato sul reddito complessivo e un coefficiente legato al numero di figli a carico.
Sono esclusi dalla limitazione di cui al nuovo art. 16-ter TUIR:

  • le spese sanitarie;
  • le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ex artt. 29 e 29-bis d.l. 179/2012
  • le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ex art. 4, c. 9 e 9-ter, d.l. 3/2015.

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal computo gli interessi detraibili ai sensi dell’art. 15, c. 1, lett. a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ex art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Ai fini delle limitazioni di cui sopra, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.


DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA
Le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia spettano limitatamente a:

  • i figli di età compresa tra 21 e 30 anni, o anche di età superiore se disabili (per i figli di età inferiore a 21 anni le detrazioni restano sostituite dall’assegno unico);
  • il coniuge non legalmente separato;
  • gli ascendenti (genitori o nonni) conviventi.

Le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia non spettano ai cittadini extracomunitari residenti in relazione ai familiari residenti all’estero.


SVALUTAZIONI, PERDITE, AMMORTAMENTI
La deduzione della quota delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi/finanziari e delle imprese di assicurazione, prevista ai fini IRES ed IRAP dall’art. 16, c. 4 e 9, d.l. 83/2015:

  • nella misura dell’11% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi;
  • nella misura del 4,70% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

La deduzione della quota del 13% delle quote di ammortamento relative all'avviamento ed altre attività immateriali prevista dall’art. 1, c. 1079, l. 185/2018, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
La deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini IRES ed IRAP, dall’art. 1, c. 1067 e 1068, l. 145/2018 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
Il computo delle perdite ai sensi dell’art. 84 TUIR e dell’eccedenza ACE in diminuzione del reddito del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui sopra in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale ex art. 117 TUIR e ss.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al:

  • 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’art. 16, c. 4 e 9, d.l. 83/2015, l’art. 1, c. 1079, l. 145/2018, e l’art. 1, c. 1067 e 1068, l. 145/2018;
  • 31 dicembre 2026, in aggiunta a quanto sopra, non si tiene conto delle quote differite di cui sopra;
  • 31 dicembre 2027 e ai due successivi, non si tiene conto delle quote differite di cui sopra. 

Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per il periodo d’imposta incorso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni in materia di compensazione dell’art. 17 d.lgs. 241/1997.

CRIPTO-ATTIVITA’
Sulle plusvalenze ed altri proventi relative alle cripto-attività di cui all’art. 67, lett. c-sexies, TUIR realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva di cui agli artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 461/1997 è applicata con l’aliquota del 33%.
Per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore normale a tale data assoggettato a imposta sostitutiva del 18%.

A REGIME LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI 
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni ai sensi dell’art. 67, lett. c e c-bis, TUIR, possedute alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato a imposta sostitutiva entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è determinato in misura pari alla frazione del patrimonio netto determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.
L’imposta sostitutiva è pari al 18% ed è versata entro il 30 novembre di ciascun anno. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 novembre.
In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società non residenti anche se prive di stabile organizzazione.


A REGIME LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze su beni immobili ai sensi dell’art. 67, lett. a e b, TUIR, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato a imposta sostitutiva entro il 30 novembre del medesimo anno.
Il valore del terreno è determinato sulla base di una perizia giurata di stima.
L’imposta sostitutiva è pari al 18% del valore di perizia ed è versata entro il 30 novembre dell’anno di riferimento. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate a partire dal 30 novembre.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2025, assegnano o cedono ai soci:

  • beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, c. 2, primo periodo, TUIR, o
  • beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, 

possono optare per assoggettare la differenza tra:

  • il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e
  • il costo fiscalmente riconosciuto ad un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% (ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti).

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2025 e per il 40% entro il 30 novembre 2025.
Dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025, l’imprenditore individuale può optare per l’esclusione agevolata dal patrimonio dell’impresa dei beni di cui al c. 121 l. 208/2015, posseduti alla data del 31 ottobre 2024. L’imposta sostitutiva può essere versata rispettivamente entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026.

VEICOLI IN USO PROMOSCUO AI DIPENDENTI
Dal 1° gennaio 2025 il fringe benefit in capo al dipendente per la concessione in uso promiscuo di autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, è determinato applicando la seguente percentuale:

  • veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica: 10%,
  • veicoli elettrici ibridi plug-in: 20%;
  • altri veicoli: 50%.

FRINGE BENEFIT
Per il triennio 2025-2027, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti è aumentata a 1.000 euro, ovvero a 2.000 euro in caso di dipendenti con figli a carico.
Inoltre, l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit è esteso, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche alle “somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri dipendenti per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. 

RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI
Ai fini della esenzione da imposizione dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea, i pagamenti delle spese devono essere eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Le predette spese, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti (ovvero corrisposti a lavoratori autonomi) sono deducibili da parte del datore di lavoro nei limiti previsti se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

RIMBORSI SPESE DI ALLOGGIO AI DIPENDENTI NEO-ASSUNTI
Per i dipendenti:

  • assunti nel 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato,
  • con reddito fino a 35mila euro nell’anno precedente la data di assunzione, 
  • che trasferiscono la propria residenza oltre un raggio di 100 chilometri,

sono esenti le somme rimborsate dal datore di lavoro (o da questi erogate) per pagare le spese di locazione e di manutenzione dei fabbricati presi in affitto dai lavoratori nel limite di 5.000 euro annui.

RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
L’ 51, c. 8-bis, TUIR si interpreta nel senso che sono compresi anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

PREMI DI PRODUTTIVITA’
Le somme erogate nel triennio 2025-27 come premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 5%.

SPESE DI RAPPRESENTANZA
Le spese di rappresentanza ex art. 108 TUIR sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
La detrazione per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 d.l. 63/2013 spetta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 in misura pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. L’agevolazione non spetta per le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50% delle spese, per l’anno 2025, e al 36% delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER L’ACQUISTO DI MOBILI
La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16 d.l. 63/2013 spetta in relazione alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 in misura pari al 36% nel 2025 e al 30% negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono escluse dall’agevolazione le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
La detrazione è elevata al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Le detrazioni dei commi da 1-bis a 1-septies (Sismabonus) spettano anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 in misura pari al 36% nel 2025 e al 30% nel 2026 e 2027. La detrazione è elevata rispettivamente al 50% ed al 36% nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per gli interventi di cui all’art. 119, c. 8-bis, primo periodo, d.l. 34/2020 (“Superbonus”) la detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025 spetta esclusivamente in relazione agli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni; 
  • adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni; 
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

CREDITO DI IMPOSTA 4.0
A partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista: 

  • l’abrogazione dell’agevolazione per i beni immateriali 4.0, quali software e applicazioni (salvo che entro il 31 dicembre 2024 non sia già stato accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo); 
  • l’introduzione di un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per tutti gli investimenti agevolati. 

Le novità si applicano in relazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l’ordine è accettato dal venditore ed è stato pagato l’acconto del 20 %). 
Per gli investimenti prenotati entro 31 dicembre 2024 (ordine accettato acconto di almeno il 20% versato) rimane applicabile la vecchia disciplina: non opera il tetto dei 2 miliardi e restano agevolabili i beni immateriali. 
Il credito d’imposta transizione 4.0 prorogato al 2025 sarà subordinato a una nuova procedura di comunicazione obbligatoria al MIMIT, come di seguito:
1) invio della comunicazione al MIMIT:
* le imprese dovranno trasmettere telematicamente una comunicazione al MIMIT, dichiarando l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta teorico maturato. La comunicazione dovrà essere redatta secondo il modello previsto dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024 (che verrà modificato). 
2) valutazione e assegnazione delle risorse:
* sulla base delle comunicazioni ricevute, il MIMIT valuterà le richieste e procederà alla Redazione dell’elenco delle imprese beneficiarie con l’importo del credito riconosciuto.
3) trasmissione all’Agenzia delle Entrate:
* il MIMIT invierà successivamente l’elenco delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle Entrate, che consentirà l’utilizzo del credito in compensazione fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
4) sospensione delle richieste:
* il MIMIT darà comunicazione del raggiunto il limite complessivo di 2,2 miliardi di euro sul proprio sito istituzionale. 

CREDITO DI IMPOSTA 5.0
Viene potenziato il bonus Transizione 5.0 attraverso la semplificazione delle procedure, il rafforzamento dell’aliquota agevolativa per gli investimenti da 2,5 milioni a 10 milioni di e la cumulabilità con gli incentivi finanziati da fondi europei.


IRES PREMIALE
Per il solo 2025 l’aliquota IRES è ridotta dal 24% al 20% in presenza delle seguenti condizioni:

  • accantonamento a riserva di una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024;
  • un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati (comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023) è destinato all’acquisto di beni strumentali (beni materiali 4.0 e beni 5.0) nuovi per strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • gli investimenti non sono inferiori a 20.000 euro;
  • il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
  • sono effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscono incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’agevolazione non spetta alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025) o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”
Ai fini dell’agevolazione “prima casa”, il termine per alienare l’immobile agevolato già posseduto è aumentato a due anni.

WEB TAX 
L’imposta sui servizi digitali (cosiddetta Web tax) si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa che:

  • Realizzano ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato, e che,
  • singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente, realizzano un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro (viene quindi eliminata la soglia “nazionale” di 5,5 milioni di euro).

DEDUZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI
Prorogata per il triennio 2025, 2026 e il 2027 la deduzione del 20% del costo del lavoro relativo ai nuovi assunti a indeterminato (deduzione maggiorata fino al 30% in caso di lavoratori svantaggiati).

REVERSE CHARGE 
Le prestazioni di servizi di appalto e subappalto:

  • Con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, 
  • rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, 

sono assoggettate al regime di reverse charge, subordinatamente ad autorizzazione UE.
In via provvisoria, in attesa dell’autorizzazione UE, è consentito optare per il versamento dell’Iva a carico del committente.


***


Distinti saluti
HAGER & PARTNERS
 

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