NEWSLETTER NR. 02 - 2025

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IMPOSTE DIRETTE

STABILE ORGANIZZAZIONE E BASE FISSA NELLA CONVENZIONE ITALIA-USA

In base alla Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito tra Italia e USA, l’imponibilità nell’altro Stato (B) del reddito professionale di una persona fisica residente nello Stato (A) è condizionata alla esistenza di una “base fissa” nell’altro Stato (B).

Secondo la Cassazione, la nozione di “base fissa” non è del tutto sovrapponibile a quella di “stabile organizzazione”, la cui esistenza è invece presupposto per l’imponibilità nell’altro Stato (diverso da quello di residenza) del reddito di impresa. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la “base fissa” è un concetto meno stringente rispetto alla “stabile organizzazione” in quanto la prestazione professionale può svolgersi anche in modo del tutto ‘scollegato' da un sito, da un locale o da un centro fisico: come nel caso di un ingegnere minerario che svolga attività di consulenza per impianti collocati in luoghi diversi nell’altro Stato, e che abbia quale unico elemento fisso un recapito di posta elettronica o un numero telefonico, ma egualmente svolga la sua attività per un lungo periodo nell'altro Stato contraente ed ivi soggiorni; oppure nel caso di un chirurgo che operi in diverse strutture sanitarie, e che, parimenti, non abbia luogo stabile nell'altro Stato dove presta attività, ma ivi soggiorni per svolgere la sua professione.

La nozione di “base fissa” va dunque intesa non in senso di fissa materialità di un luogo ma nel senso di attività fisicamente svolta nell'altro Stato contraente produttiva di reddito, in modo continuativo, non occasionale, accompagnato dal soggiorno continuativo del contribuente nello Stato estero (Cass. sent. n. 2286 del 31.01.2025).

 

MAGGIORAZIONE DEL COSTO RELATIVO ALL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla maggiorazione del costo deducibile che viene riconosciuta in caso di incremento occupazionale, ai sensi della l. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) (Agenzia delle entrate, circolare n. 1 del 20.01.2025).

 

SOMME CORRISPOSTE IN CONSEGUENZA DELLO SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DI UN CONTRATTO

In caso di scioglimento del contratto tra prestatore e committente, la restituzione al committente (privato) delle spese anticipate non è soggetta a tassazione; per converso, gli interessi maturati su tali somme - calcolati sulla base dei tassi di inflazione Istat – configurano un reddito diverso ex art. 67, c. 1, lett. l), tuir, in quanto derivante dall'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 4 del 13.01.2025).

 

CANONI DI LOCAZIONE

In base all'art. 109, c. 1, tuir, i ricavi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza: in caso di corrispettivi per canoni di locazione, tale esercizio deve essere individuato con riferimento alla data di maturazione dei corrispettivi a prescindere dalla concreta corresponsione. Fino all'eventuale risoluzione del contratto, i canoni non possono quindi essere qualificati componenti positivi dei quali non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare (Cass. sent. n. 2286 del 31.01.2025).

 

REGIME “IMPATRIATI” E “RIENTRO DEI CERVELLI” CUMULABILI

L’agevolazione fiscale di cui all'art. 44 d.l. 78/2010 (''incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero'') per i redditi prodotti in Italia derivanti dall'attività di ricerca è cumulabile con l’agevolazione fiscale di cui all'art. 5 d.lgs. 209/2023 per il reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia (''regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati'') (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 16 del 28.01.2025).

 

DIVIDEND WASHING

Il fenomeno del “dividend washing” che l’art. 109, c. 3-bis e 3-ter, tuir intende contrastare è così caratterizzato:

  • il soggetto A cede le partecipazioni della società X, ''dividendi inclusi'', al soggetto B e realizza una plusvalenza con i requisiti per l'applicazione del regime di esenzione parziale ex art. 87 tuir:
  • il soggetto B incassa dalla società X i dividendi (parzialmente) esclusi da imposizione ex art. 89 tuir;
  • il soggetto B vende le partecipazioni nella società X, prive dei requisiti di cui all'art. 87 tuir (i.e. mancanza dell’holding period) e realizza una minusvalenza fiscalmente deducibile.

Al verificarsi di tale fattispecie, il legislatore dispone la indeducibilità della minusvalenza per un importo pari a quello dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 8 del 21.01.2025).

 

IVA

FUSIONE CASA MADRE: EFFETTI SULLA STABILE ORGANIZZAZIONE

La fusione per incorporazione con cui viene meno la società incorporata (casa-madre con stabile organizzazione in Italia) implica l'impossibilità di proseguire l'attività in Italia con la partita IVA di tale soggetto.

La costituzione di una nuova stabile organizzazione da parte della incorporante consentirà tuttavia di far confluire, in regime di neutralità fiscale, tutti i beni e i diritti afferenti alla stabile organizzazione della casa-madre incorporata (Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 1 del 16.01.2025).

 

AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (v.1.9)

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9), con modifiche che recepiscono le recenti novità legislative.

Nello specifico, a partire dal prossimo 1.4.2025, i principali aggiornamenti riguarderanno:

  • l’introduzione del codice “Tipo Documento” “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione;
  • l’introduzione del codice “Regime Fiscale” “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
  • l’eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al regime transfrontaliero di franchigia IVA;
  • aggiornamento della descrizione del tipo documento TD20 “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)” (Agenzia delle entrate, specifiche tecniche del 31.01.2025).

 

90 GIORNI PER L’ARRIVO A DESTINAZIONE DEI BENI DI UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA CON TRASPORTO O SPEDIZIONE A CURA DEL CESSIONARIO

In caso di cessione intracomunitaria ex art. 41, c. 1, lett. a, d.l. 331/1993 con trasporto o spedizione in altro Stato membro a cura del cessionario o di terzi per suo conto, si applica la sanzione del 50% dell’IVA se il bene non risulta pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene regolarizzata la fattura e versata l’IVA.

Non è invece previsto alcun termine in caso di cessione intracomunitaria di beni il cui trasporto o spedizione a destinazione sia curato direttamente dal fornitore nazionale o da terzi per suo conto. In tal caso, il cedente deve unicamente produrre la prova dell’avvenuto trasporto a destinazione dei beni.

 

CONTRATTO PRELIMINARE E NOMINA DI UN TERZO

Ai fini IVA:

  • il versamento del prezzo o di una sua parte effettuato in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare costituisce operazione imponibile ex art. 6, c. 4, del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto che tale pagamento ha effettuato;
  • il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, pertanto il soggetto passivo IVA che stipula il definitivo quale terzo nominato ex art. 1402 cod. civ. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente (anche se quest’ultimo non sia soggetto passivo e non abbia dunque detratto l’imposta) (Cass. sent. n. 1123 del 16.01.2025)

 

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Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

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