NEWSLETTER NR. 08 - 2023

Newsletter

IMPOSTE DIRETTE

 

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla tassazione del lavoratore dipendente che si trasferisce dall’Italia alla Svizzera in corso d’anno (mantenendo, tuttavia, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente), con particolare riferimento all’applicazione della disposizione convenzionale sul frazionamento del periodo di imposta (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 370 del 04.07.2023).

 

ATTRIBUZIONE CREDITO IRAP IN CASO DI SCISSIONE

Il credito IRAP, iscritto nel bilancio della scissa e quindi facente parte del patrimonio e della contabilità della scissa, configura una ''posizione soggettiva'' priva di una connessione (specifica o per insiemi) a elementi del patrimonio scisso, conseguentemente deve essere ripartita tra scissa e beneficiarie in proporzione ai rispettivi patrimoni netti ai sensi dell'art. 173, c. 4, tuir (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 368 del 04.07.2023).

 

FRONTALIERI ITALIA-SVIZZERA

In data 17/7/2023 è entrato in vigore il nuovo Accordo tra l’Italia e la Svizzera per i lavoratori frontalieri.

Il nuovo accordo si applicherà dal 1° gennaio 2024 (Accordo tra l’Italia e la Svizzera sui lavoratori frontalieri, L. 13 giugno 2023 n. 83).

 

PARTICIPATION EXEMPTION

La società estera che cede una partecipazione in una società italiana realizzando un capital gain imponibile in Italia (cfr. Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito Italia-Francia), sarà assoggettata a tassazione nei limiti dell’1,20% del capital gain se ricorrono le condizioni previste dal regime di participation exemption ex art. 87 tuir (Cass. sent. n. 21261 del 19.7.2023).

 

ACCORDO UE-SVIZZERA

L’Accordo UE-Svizzera, stipulato il 26 ottobre 2004, ha esteso il regime di tassazione dei dividendi previsto dalla “Direttiva madre-figlia” anche ai flussi di dividendi corrisposti da società figlie stabilite negli Stati UE a società madri residenti in Svizzera.

A tale riguardo, i chiarimenti resi dalla Risoluzione n. 93/2007 sono da ritenersi superati laddove la parziale esenzione da imposta sui redditi della società madre elvetica porti a negare i benefici dell’art. 9 dell’Accordo UE-Svizzera con conseguente applicazione di ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti dalle società partecipate italiane (Agenzia delle entrate, Risoluzione n. 46 del 31.07.2023).

 

FUSIONE TRA SOCIETA’ ESTERE

Il regime di neutralità fiscale di cui all’art. 172 tuir può trovare applicazione anche in caso di fusione tra società estere alla quale non risulti applicabile la direttiva UE fusioni­scissioni  (nel  qual  caso  troverebbero applicazione le  disposizioni  degli  artt.  178-181 tuir), qualora siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

  • l'operazione si qualifichi come fusione ai sensi della legislazione civilistica italiana;
  • i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;
  • l'operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

In tal caso, può inoltre ritenersi applicabile la disposizione dell'art. 11, c. 3, DM 1/3/2018 e, pertanto, la fusione non interrompe il regime di consolidato fiscale, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 tuir (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 400 del 27.07.2023).

 

IVA

INTERVENTO DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE

Ai fini IVA, l’intervento della stabile organizzazione italiana nelle operazioni attive e passive svolte in Italia si può considerare integrato anche qualora la S.O., pur non negoziando direttamente i contratti di acquisto e vendita, effettui operazioni che comprendono:

  • la gestione dei rapporti con la clientela (i.e. quantità da ordinare, eventuali modifiche qualitative da apportare ai prodotti e da sottoporre all'approvazione della casa madre, ecc.);
  • la gestione delle scorte e la supervisione del magazzino;
  • i rapporti con gli stabilimenti di produzione;
  • l'organizzazione delle consegne;
  • i rapporti con i trasportatori dal magazzino di terzi ai clienti;
  •  l'assistenza in materia di fatturazione e contabilità;
  • l'assistenza tecnica;
  • il feed­back con i clienti ed il controllo qualità.

In tal caso, dunque, la stabile organizzazione può considerarsi quale debitore di imposta per le operazioni attive e passive svolte in Italia. Pertanto:

  • per le operazioni di importazione di beni, le bollette doganali dovranno riportare la partita IVA della stabile organizzazione;
  • per gli acquisti intra­comunitari di beni, l'IVA sarà assolta in Italia dalla stabile organizzazione mediante integrazione della fattura del fornitore;
  • per gli acquisti di servizi da soggetti passivi italiani saranno questi ultimi ad emettere fattura alla stabile organizzazione e ad assolvere l’IVA.

Per le operazioni attive, la stabile organizzazione emetterà fattura con applicazione dell'IVA, mentre per le cessioni intra­comunitarie emetterà fattura in regime di non imponibilità ex art. 41 d.l. 331/1993 (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 374 del 10.07.2023).

Ai fini del diritto al rimborso dell'IVA del soggetto passivo non residente, se questi dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell'art.192-bis, lett.b, della dir. 112/2006 se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti. Tuttavia, se viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione alla stessa, si considera, salvo prova contraria, che tale stabile organizzazione abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi effettuata in tale Stato membro

(Cass. sent. n. 11608 del 3.5.2023).

 

DETRAZIONE IVA SUGLI IMMOBILI ADIBITI A CASA-VACANZA

In caso di attività turistico­ricettiva, svolta anche per il tramite di un outsourcer, nel rispetto della normativa di settore:

  • le relative prestazioni sono soggette a IVA nella misura del 10% stabilita dal n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA;
  • l'IVA sull'acquisto di beni o servizi afferenti l’attività risulta detraibile, compresa quella afferente gli immobili abitativi utilizzati nell’attività (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 392 del 24.07.2023).

 

ALIQUOTA IVA DI UNA PRESTAZIONE COMPLESSA

In presenza di più prestazioni di servizi soggette a IVA con aliquote diverse ma con indicazione di un corrispettivo unico e indistinto, si applica l’IVA con l’aliquota maggiore. Per beneficiare di aliquote differenziate, occorre prevedere in maniera puntuale l’ammontare dei corrispettivi riguardanti le diverse prestazioni (Cass. sent. n. 20909 del 18.7.2023)

 

CESSIONE DI RUDERE

La cessione di un rudere, inquadrabile come collabente nella categoria catastale F/2 in base a elementi oggettivi che ne certifichino lo stato di fatto, va assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 405 del 31.07.2023).

 

CESSIONE DI UN COMPLESSO DI IMMOBILI

La cessione di un complesso immobiliare costituito da una molteplicità di beni immobili diversi, in relazione ai quali non sussistono gli elementi della complementarietà e dell'organizzazione di beni funzionale all'esercizio dell'impresa che contraddistinguono un complesso aziendale, è soggetta ad IVA (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 404 del 28.07.2023).

 

CESSIONE DI UN COMPLESSO DI BENI

La cessione di un complesso di beni comprensivo di ''work results'' ((plans, developed prototypes,design services and drawings'') ed ''inventories'', privo della ''potenzialità produttiva'' funzionale all'esercizio dell'impresa, non configura una cessione di azienda bensì di singoli beni (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 399 del 27.07.2023).

 

STABILE ORGANIZZAZIONE

Un soggetto passivo la cui sede d’attività economica è fissata fuori dall’UE e che riceve servizi in uno Stato UE, non dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi, quando il soggetto passivo extra-UE non vi dispone di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici che possa costituire tale stabile organizzazione. Ciò anche qualora il prestatore dei servizi realizzi a vantaggio di detto soggetto extra-UE, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, prestazioni di lavoro nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto extra-UE (CGE, c-232/22 del 29.6.2023).

 

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

 

COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU TERRENI

AGRICOLI

La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo (al fine di costruire un parco fotovoltaico) è soggetta all'imposta di registro nella misura del 15%, oltre che alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna (Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 365 del 03.07.2023).

 

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

L’agevolazione “prima casa” ex art. 1, nota II-bis, Tariffa parte I, allegata al DPR 131/86, può trovare applicazione anche in caso di acquisto di due immobili attigui, collocati su due piani diversi, purché, entro 3 anni si proceda all’accorpamento delle due unità immobiliari (Cass. sent. n. 21721 del 20.7.2023)

 

Distinti saluti

HAGER & PARTNERS

 

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