NEWSLETTER NR. 10 - 2024

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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, il Titolo II del D.Lgs. n. 13/2024, in materia di procedimento accertativo, disciplina il nuovo concordato preventivo biennale dedicato ai contribuenti di minori dimensioni.
Esso consentirà la "definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta".
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15.06.2024 è stato pubblicato il DM 14 giugno 2024 che approva la metodologia tramite la quale verrà elaborata la proposta del reddito e del valore della produzione concordati con riferimento alla base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP per i contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA.
Di seguito, si riepilogano le principali caratteristiche dell’istituto. 

1.    Ambito soggettivo
Sono interessati dall’applicazione del concordato preventivo biennale i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato.
Nella specie, possono beneficiare del nuovo concordato preventivo:

i.    i soggetti che applicano gli ISA;
ii.    contribuenti in regime forfetario.


2.    Requisiti di accesso
Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
•    non deve avere debiti tributari; oppure
•    deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.


3.    Cause di esclusione
Costituiscono cause di esclusione, impedendo l’applicabilità del concordato:
•    la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi;
•    la condanna per reati tributari;
•    inizio attività nel periodo d’imposta precedente.
Con riferimento alla condanna per reati tributari, non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che sono stati condannati per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato:
•    reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o mediante altri artifici, dichiarazione infedele od omessa, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte);
•    false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
•    riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
•    impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
•    autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.).


4.    Ambito temporale di applicazione
Le disposizioni in materia di concordato preventivo biennale si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario accedono al concordato preventivo in via sperimentale, per il solo periodo d'imposta 2024.


5.    Adempimenti contabili e dichiarativi
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato:
•    per i contribuenti cha applicano gli ISA, permangono gli ordinari obblighi in tema di (i) tenuta delle scritture contabili e (ii) presentazione delle dichiarazioni fiscali;
•    per contribuenti in regime forfetario, permangono, invece, agli adempimenti previsti dall'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. In sostanza, devono essere ottemperati gli ordinari obblighi previsti dal regime.


6.    Procedura di accesso
La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 13/2024, sulla base, tra l'altro, di dati che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.
In particolare, l'Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta.
Per effetto di quanto previsto dai Provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 68687 e n. 68629 (approvazione del modello REDDITI PF 2024 e dei modelli ISA 2024), la comunicazione dei suddetti dati dovrà essere effettuata con la compilazione: 
•    del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
•    della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.
All'interno dei citati quadri sarà inoltre possibile visualizzare la proposta di reddito concordato ed accettarla.
Per il 2024, per i contribuenti che applicano gli ISA, la comunicazione avviene attraverso il software “Il tuo ISA 2024 CPB” versione 2.0.0 del 15/06/2024. Nello specifico, detto software consentirà, tra l’altro, il calcolo della proposta e la trasmissione della relativa accettazione.
Alla data di redazione della presente circolare informativa, per i contribuenti in regime forfetario, il software per la comunicazione dei dati e la trasmissione della relativa accettazione, non risulta essere stato ancora pubblicato. La pubblicazione è stata annunciata per il 15.07.2024.
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l'accesso al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024.


7.    Accettazione della proposta
Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato.
La remissione in bonis non è applicabile all'adesione al concordato preventivo biennale.
L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati (art. 12 co. 1 del D.Lgs. 13/2024).


8.    Determinazione del reddito proposto
Le proposte di concordato preventivo biennale vengono formulate sulla base di una metodologia (approvata con il DM 14.6.2024) che valorizza i dati
•    forniti dai contribuenti attraverso una piattaforma informatica ad hoc messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
•    relativi ai modelli ISA;
•    presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.
Le componenti di natura “straordinaria” o non ricorrente dovranno essere valutate in modo analitico. 
Misure per graduare la proposta di concordato
La piena affidabilità fiscale (ossia il voto ISA pari a 10) viene raggiunta in modo graduale al termine del biennio oggetto di concordato. La proposta per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 relativa ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo e al valore della produzione netta tiene conto:
•    dei redditi dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023;
•    del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato 1 del DM 14.6.2024 ridotto del 50%.
Reddito concordato
a)    Reddito di lavoro autonomo
calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'art. 54 co. 1 del TUIR;
componenti non considerate: 
•    plusvalenze e minusvalenze (art. 54 co. 1-bis e 1-bis.1 del TUIR);
•    redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR.
b)    Reddito di impresa
calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento:
•    all'art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF;
•    alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, per i soggetti IRES;
•    all'art. 66 del TUIR, per le imprese minori.
componenti non considerate:
•        plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 del TUIR;
•    sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
•        minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;
•        redditi o quote di reddito da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
•    perdite fiscali di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.
c)    Valore della produzione netta
calcolato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento agli artt. 5, 5-bis e 8 del D.Lgs. 446/97
componenti non considerate:
•    plusvalenze e sopravvenienze attive;
•    minusvalenze e sopravvenienze passive.
d)    Reddito contribuenti in regime forfetario
Calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo la metodologia di calcolo
componenti non considerate:
Contributi previdenziali obbligatori deducibili.
Il reddito concordato/valore della produzione netta concordata non potrà essere inferiore a 2.000 euro.
Reddito concordato effettivo
In ogni caso, ai fini della determinazione del reddito concordato effettivo, il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili. 
Perdite fiscali
Con specifico riferimento poi al reddito d’impresa, il reddito risultante a seguito delle più sopra citate variazioni dovrà essere inoltre ridotto tenendo conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta precedenti, secondo quanto previsto dagli artt. 8 (per i soggetti IRPEF) e 84 (per i soggetti IRES) del TUIR. 


9.    Acconti
L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.
Per il 2024, se l’acconto è versato in due rate:
•    la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
•    la seconda rata è determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.


10.    Effetti del concordato
In generale, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Vi sono tuttavia diverse eccezioni a tale principio. In particolare:
•    il reddito concordato può variare per effetto di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, redditi di partecipazione, perdite fiscali (come più sopra evidenziato);
•    circostanze eccezionali ( individuate dal DM 14.6.2024, vedi infra) determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
NB: L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Reddito rilevante ai fini delle agevolazioni
Non si tiene quindi conto del reddito concordato proposto dall'Agenzia delle Entrate
•    in tutti i casi in cui, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali;
•    ai fini ISEE.


11.    Circostanze eccezionali sfavorevoli
Circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Si tratta, in particolare, delle seguenti situazioni:
•    eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
•    altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
•    liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
•    cessione in affitto dell'unica azienda;
•    sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Adeguamento della proposta di concordatoLe circostanze eccezionali sfavorevoli – più sopra individuate - che portano alla cessazione del concordato (con l'eccezione della liquidazione e dell'affitto d'azienda) rappresentano condizioni che determinano anche una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024). Infatti, in loro presenza (che il contribuente deve segnalare nel modello CPB, rigo P03, codici da 1 a 3, oppure al rigo LM62 del modello REDDITI PF), viene applicata una riduzione:
•    del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
•    del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
•    del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari che determinano una riduzione del reddito concordato devono essersi verificati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.


12.    Benefici
Regime premiale
I soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017. Nello specifico:
•    esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
•    esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
•    esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
•    esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
•    anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
•    esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Esclusione da accertamenti
I periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73. Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
Viene intensificata l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.
Tuttavia, la mancata accettazione della proposta non produce di per sé alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio.


13.    Cessazione
Il concordato perde efficacia nel caso in cui:
•    durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
•    sia cessata l'attività.
La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.


14.    Cause di decadenza
Il verificarsi di una causa di decadenza investe entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.
In particolare, costituiscono cause di decadenza:
•    accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate;
•    dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8 del DPR 322/98);
•    diversa quantificazione dei redditi rispetto a quelli su cui si basa la proposta di concordato;
•    indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato;
•    omessa presentazione della dichiarazione;
•    condanna per reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
•    emersione di debiti tributari;
•    omesso versamento delle imposte derivanti dal concordato oggetto di controlli automatizzati (art. 12 del D.Lgs. 13/2024);
•    constatazione di violazioni che integrano reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000;
•    comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato;
•    omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA;
•    contestazione di violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto;
•    sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
•    omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici.
Alcune cause di decadenza non operano se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

15.    Rinnovo del concordato
Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione. 
Per completezza, si segnala che alla data di redazione della presente circolare informativa, è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, il D. Lgs. correttivo della riforma fiscale, che prevede alcune modifiche alla disciplina del concordato attualmente in vigore, ad oggi assegnato alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione dei relativi pareri entro il 1°agosto.
All’esito dell’entrata in vigore del D. Lgs correttivo in parola, verranno, dunque, comunicate le modifiche dallo stesso introdotte.

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