NEWSLETTER NR. 12 - 2024

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IMPOSTE DIRETTE


REGIME DI PARTICIPATION EXEMPTION APPLICABILE AI SOGGETTI UE O SEE


L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione del regime di participation exemption alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società UE o SEE ai sensi dell’art. 68, c. 2-bis, tuir. 
Sotto il profilo soggettivo, il regime si applica alle società ed enti commerciali soggetti a un’imposta paritetica all’IRES nello Stato di residenza.
Sotto il profilo oggettivo viene chiarito che, per i soggetti esteri che adottano i principi contabili internazionali, il requisito della iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie può essere desunto dai documenti contabili, purché di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio. Mentre per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili locali, in conformità alla Direttiva n. 2013/34/UE, si ritiene che possa considerarsi valida la classificazione delle partecipazioni in esso adottata (Agenzia delle entrate, circolare n. 17 del 29.07.2024). 

INCENTIVO ALL’ESODO
Il regime speciale dei lavoratori “impatriati'' di cui all'art. 16 d.lgs. 147/2015 può applicarsi alle somme corrisposte a titolo di ''incentivo all'esodo'' e di ''importo transattivo'', qualora i dipendenti siano in possesso dei requisiti richiesti per poter fruire di detto regime speciale. 
Nel caso in cui le somme siano assoggettate a tassazione separata, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, per beneficiare del 
regime speciale il dipendente potrà rivolgersi all'Agenzia delle entrate che, previa verifica dei presupposti per la sua applicazione, riliquiderà l'imposta dovuta facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma speciale, alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 23.07.2024). 

RIMBORSI AI DIPENDENTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA
Il rimborso delle spese per l'attività sportiva svolta dai familiari del dipendente può rientrare nell’esclusione da tassazione prevista dall’art. 51, c. 2, lett. f­bis), tuir a condizione che l’attività sia svolta nell'ambito di ''iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica'' (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 144 del 03.07.2024).

CONTRIBUTO STRAORDINARIO “EXTRAPROFITTI”
Ai fini del Contributo di Solidarietà ex art. 1, c. 115-119, l. 197/2022, la riserva da rivalutazione (affrancata) ex art. 110 d.l. 104/2020 deve ritenersi inclusa nel patrimonio netto concorrendo dunque alla determinazione del limite del 25% (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 158 del 15.07.2024).

CONFERIMENTO A REALIZZO CONTROLLATO
La riorganizzazione societaria attuata attraverso:

  • il conferimento congiunto in una holding di nuova costituzione - in regime di realizzo “controllato” ex art. 177, c. 2, tuir - delle quote detenute dai soci persone fisiche,
  • il successivo conferimento in regime di realizzo “controllato” ex art. 177, c. 2-bis, tuir da parte di ciascun socio della quota acquisita nella holding, a beneficio di quattro holding unipersonali di nuova costituzione, ciascuna interamente partecipata esclusivamente dal conferente,
  • non configura un abuso (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 160 del 24.07.2024).

CONSULENZE DEGLI AMMINISTRATORI 
I compensi per consulenze professionali corrisposti agli amministratori sono deducibili a condizione che siano previsti nello statuto o in una preventiva delibera assembleare, al pari dei compensi per la carica di amministratore (Cass. sent. n. 20591 E 20613 del 24.7.2024).

IVA


RIMBORSO NON RESIDENTI
In mancanza di partita iva italiana, il soggetto non residente può chiedere il rimborso dell’iva assolta sugli acquisti effettuati in Italia ai sensi dell’art. 38-bis2 d.p.r. 633/1972. Tuttavia, una volta decorso il termine ivi prescritto, il soggetto decade dalla possibilità di recuperare l'eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia. In tal caso, non è consentito avvalersi del cd. “rimborso anomalo” ex art. 30-ter previa attribuzione “retroattiva” della partita IVA qualora siano ormai trascorsi diversi anni dall’acquisto (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 147 del 11.07.2024).

NOTA DI VARIAZIONE
In caso di decorso del termine per l’emissione della nota di variazione in diminuzione iva senza che tale diritto sia stato esercitato a causa della colpevole inerzia del soggetto passivo, quest’ultimo non ha diritto neppure al rimborso “anomalo” ex art. 30-ter d.p.r. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 153 del 15.07.2024).

REGIME IVA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
Le fee corrisposte in cambio del diritto a formare, promuovere e commercializzare dei pacchetti turistici non rientrano nel regime speciale iva ex art. 74-ter d.p.r. 633/1972, in quanto non si tratta di servizi erogati al cliente, Pertanto, l’iva di tali fee può essere detratta in via ordinaria ex art. 19 d.p.r. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 155 del 15.07.2024).

LIMITE ALLE COMPENSANZIONI
In materia di IVA, l'innalzamento a euro 2 mio del limite previsto dall'art. 34, c. 1, L. 388/2000 per le compensazioni ha comportato una "abolitio criminis" parziale. Conseguentemente, le violazioni derivanti dallo splafonamento dei limiti precedenti non sono punibili se contenute nel limite di euro 2 mio che opera retroattivamente (Cass. sent. n. 18377 del 5.7.2024).

REVERSE CHARGE SU OPERAZIONI INESISTENTI
In caso di operazioni inesistenti assoggettate ad iva in regime di reverse charge, l’iva a debito è comunque dovuta mentre quella a credito non è detraibile (Cass. sent. n. 18730 del 9.7.2024).

IMMOBILE CATEGORIA F/4
Ai fini dell’assoggettamento ad iva o ad imposta di registro ed ipocatastali rileva esclusivamente la categoria catastale di appartenenza dell’immobile al momento del trasferimento, mentre è irrilevante sia la categoria preesistente sia il nuovo classamento che potrà eventualmente essere attribuito al termine di un progetto di trasformazione dell’immobile (Cass. sent. n. 16946 del 19.6.2024).

TRASFERIMENTO TERRENO AGRICOLO
Il trasferimento, mediante espropriazione, della proprietà di un terreno agricolo dietro pagamento di un'indennità al proprietario di tale terreno deve essere assoggettata ad iva qualora tale proprietario sia un agricoltore soggetto passivo iva e agisca in quanto tale, anche se non esercita alcuna attività di commercializzazione fondiaria e non ha intrapreso alcuna azione diretta a tale trasferimento (CGE causa 182/23 del 11.7.2024).


ALTRI TRIBUTI


IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI
L’operazione di finanziamento a medio-lungo termine perfezionata all’estero da parte di una banca tedesca, con costituzione di ipoteca iscritta nei registri immobiliari italiani, non beneficia dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15 d.p.r. 601/1973. Infatti, poiché l’operazione di finanziamento formata all'estero non soggiace all'imposta sostitutiva, si ritiene che anche gli atti di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia del medesimo finanziamento non possano fruire del regime dell'imposta sostitutiva, e che agli stessi si debbano pertanto applicare le imposte ordinarie (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 150 del 11.07.2024).
CORTE COSTITUZIONALE: DIRITTI DELL’IMPRESA FAMILIARE ANCHE PER IL CONVIVENTE DI FATTO
Con la sentenza n. 148 del 25.07.2024, la Corte Costituzionale ha affermato che deve essere estesa anche al “convivente di fatto” la disciplina inerente al lavoro nell’impresa familiare.

Il caso 
Una lavoratrice, dopo la scomparsa dell’uomo con cui aveva stabilmente convissuto per oltre 12 anni, ha chiesto giudizialmente, nei confronti degli eredi dello stesso, l’accertamento dell’esistenza di una impresa familiare, relativa ad una azienda agricola, e la condanna alla liquidazione della quota a lei spettante quale partecipante all’impresa. La Corte di Cassazione ha quindi sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis c.c., nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella in cui collabora anche il «convivente di fatto».

La sentenza
La Corte Costituzionale ha rilevato preliminarmente che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), vengono riconosciuti tutti i diritti spettanti ai coniugi anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, mentre lo stesso non accade nei confronti dei conviventi di fatto (parte della coppia di maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale). Secondo i Giudici, questo trattamento differenziato è irragionevole.
Per la Consulta, seppur permangano alcune differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, i diritti fondamentali – tra cui viene annoverato quello al lavoro e alla giusta retribuzione nel contesto di un’impresa familiare – devono essere riconosciuti senza distinzioni a coniuge, componente dell’unione civile e convivente di fatto.
Su tali presupposti, la Corte ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»”.

 

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