DECRETO "OMNIBUS”
Con il D.L. n. 113 del 09.08.2024 (Decreto “Omnibus”), pubblicato nella G.U. n. 186 del 09.08.2024, sono state introdotte alcune misure fiscali che sono evidenziate di seguito.
CREDITI DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI ZES
A pena di decadenza dall'agevolazione, le imprese che hanno presentato la comunicazione ex art. 5, c. 1, del decreto del “Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR” per accedere al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica devono inviare all'Agenzia delle entrate - dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 - una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
La comunicazione deve indicare altresì l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche, nonché gli estremi della certificazione ex art. 7, c. 14, del decreto.
IMPOSTA SOSTITUTIVA 100K
L’imposta sostituiva sui redditi esteri dovuta dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e che optano per il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-bis tuir è incrementata da euro 100K ad euro 200K.
L’incremento si applica ai soggetti che hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai fini dell'art. 43 c.c. successivamente all’11 agosto 2024.
FRONTALIERI IN SVIZZERA
I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto Omnibus possono optare per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
L’opzione è subordinata alla esistenza delle seguenti condizioni:
- il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Italia-Svizzera ratificato con l. 83/2023;
- alla data di entrata in vigore del predetto Accordo, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data, il lavoratore ha svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera ex art. 3 dell’Accordo.
In caso di esercizio dell’opzione, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.
L'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti residenti nei comuni delle province di Brescia e di Sondrio inclusi nell'elenco di cui all'allegato 2 al decreto Omnibus per i quali ricorrono le stesse condizioni e che alla data di entrata in vigore dell'Accordo hanno svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.
I lavoratori che esercitano l'opzione detraggono dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all’art. 1, c. 237-239, l. 213/2023.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
REGOLARIZZAZIONE MAGAZZINO
Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute ex art. 1, c. 82, l. 213/2023 per la regolarizzazione del magazzino è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se in applicazione di tale differimento, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.
Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 78-85, l. 213/2023, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l'adeguamento delle esistenze iniziali può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo.
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI QUOTE E TERRENI
Il termine per esercitare l’opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, detenuti da persone fisiche al 1° gennaio 2024, è differito dal 30 giugno al 30 novembre 2024.’
DECRETO CORRETTIVO
Con il D.Lgs. n. 108 del 05.08.2024 (Decreto Correttivo), pubblicato nella G.U. n. 182 del 05.08.2024, sono state introdotte alcune misure in materia fiscale che sono evidenziate di seguito.
VERSAMENTO IVA
Il versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica per il mese di dicembre è effettuato entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
E’ anticipato al 16 novembre (dal 16 dicembre) il termine entro cui effettuare il versamento dell’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell’anno, qualora l’importo dovuto sia inferiore a 100 euro.
CERTIFICAZIONE UNICA
Dal 2025 le certificazioni di cui all’art. 2, c. 6-ter, d.p.r. 322/1998 contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'art. 3, c.3, d.p.r. 322/1998.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi ed IRAP delle persone fisiche è fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP dei soggetti IRES è fissato all’ultimo giorno del decimo mese (anziché del nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
ROTTAMAZIONE-QUATER
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della (quinta) rata in scadenza il 31 luglio 2024 ai fini della rottamazione-quater ex l. 197/2022 non determina l'inefficacia della definizione agevolata delle cartelle se il debitore effettua l'integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024.
AVVISI BONARI
A decorrere dal 2025, il termine di versamento delle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità è incrementato da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di pagamento entro il predetto termine, la sanzione del 30% (ridotta al 25% dal 1° settembre 2024) è ridotta a 1/3 per la liquidazione automatica a 2/3 per la liquidazione formale.
REDDITOMETRO
La determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche è consentita a condizione che:
- il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato, e comunque,
- di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.
Il contribuente può tuttavia dimostrare che:
- il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
CONCORDATO PREVENTIVO
Sono introdotte modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale.
PIANO DI TRANSIZIONE 5.0
L’art. 38 D.L. 19/2024 (Piano Transizione 5.0) ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che - a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 - effettuano nuovi investimenti destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5% (si veda la nostra Newsletter n. 4/2024).
Con il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono state individuate le modalità attuative del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, alla misura del beneficio ed alla procedura di accesso all’agevolazione.
Con il decreto direttoriale 6 agosto 2024 è stata fissata a partire dal 7 agosto l’apertura della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma per gli ordini accettati dal venditore con acconto non inferiore al 20% del costo di acquisizione.
Infine, con la Circolare MIMIT del 16 agosto 2024 (ed errata corrige del 19 agosto 2024) sono stati forniti chiarimenti per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.
IMPOSTE DIRETTE
ABUSO DEL DIRITTO
Non è elusiva l’operazione con cui i tre soci di una società (Alfa) intendono procedere ad una riorganizzazione, come segue:
- due soci costituiscono due nuove società unipersonali dove conferiscono le loro partecipazioni in Alfa ex art. 177, c.2bis, tuir;
- il terzo socio rivaluta la sua partecipazione in Alfa;
- le due nuove società unipersonali ottengono dei finanziamenti bancari ed acquistano la partecipazione (rivalutata) del terzo socio.
La rivalutazione della partecipazione del terzo socio e la successiva cessione configurano un'operazione fisiologica funzionale alla fuoriuscita definitiva del socio cedente dalla compagine sociale, non integrando alcun vantaggio fiscale indebito (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 169 del 12.08.2024).
INTERESSI PASSIVI VERSATI SULLA BASE DI ATTI DI CONCILIAZIONE E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Gli interessi passivi versati sulla base di atti di conciliazione o di accertamento con adesione sono deducibili dal reddito di impresa secondo le regole ordinarie del tuir (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 172 del 20.08.2024).
DEFINIZIONE LITI – INTERESSI SULLA RATEAZIONE
In caso di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della l. 197/2022, gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 168 del 05.08.2024).
COMUNICAZIONE ENEA
L’omessa comunicazione all’Enea, o l’invio “tardivo” oltre il termine di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori della stessa, non comportano la decadenza dalle agevolazioni fiscali relative agli interventi per il risparmio energetico (Cass. ord. n. 19309 del 12.7.2024).
IVA
REVERSE CHARGE
Il regime di reverse charge non trova applicazione per le note di variazione dell’imponibile o dell'imposta in aumento o in diminuzione qualora l'operazione principale cui si riferisce la variazione non sia stata soggetta al meccanismo dell'inversione contabile (ad esempio, perché effettuata anteriormente all'entrata in vigore del regime stesso) (Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 2 del 12.08.2024).
PLAFOND
La fattura emessa a fronte del pagamento di un acconto per una cessione all’esportazione concorre alla formazione del plafond. Tuttavia, se la cessione all’esportazione non si realizza, il plafond costituito sulle fatture di acconto deve essere rettificato (Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 3 del 06.08.2024).