DEDUCIBILITA’ DEI COSTI BLACK LIST – MONITORAGGIO MODELLO REDDITI 2024
Gentile cliente,
l’art. 1 c. 84 della n. 197/2022 ha reintrodotto, ai co. 9-bis - 9-quinquies dell'art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.
Per le imprese residenti nel territorio dello Stato, le spese e gli altri componenti negativi derivanti:
- da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali; ovvero
- da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.
Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.
Nel corso del 2023, la suddetta lista è stata aggiornata due volte con:
- le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea adottate il 14.2.2023 (documento 6375/23, pubblicato sulla G.U. dell'UE del 21.2.2023) e
- le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea adottate il 17.10.2023 (documento 13879/23, pubblicato sulla G.U. dell’UE del 23.10.2023).1
Le spese e gli altri componenti negativi deducibili secondo le modalità più sopra individuate sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Per i soggetti solari detta indicazione deve avvenire nel Modello Redditi 2024, pertanto con riferimento al periodo d’imposta 2023.
I limiti introdotti dalla normativa in esame non trovano applicazione a fronte della prova dell'effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni poste in essere da parte delle imprese residenti in Italia.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al paragrafo precedente. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, co.1, lett. b), della l.212/2000.
Le limitazioni in parola non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il regime di tassazione delle imprese estere controllate di cui all'art. 167 del TUIR.
Si allega:
Elenco Paesi Black come modificato nel corso del 2023.
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1 Con rifermento al momento di efficacia delle modifiche apportate alla predetta lista UE – vale a dire se lo stesso decorra dalla data di adozione delle decisioni da parte del Consiglio o dalla rispettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - al fine di verificare se la controparte risulti residente o localizzata in uno degli Stati della black list, non vi sono indicazioni normative né di prassi da parte dell’Agenzia delle entrate.