IMPOSTE DIRETTE
CONSOLIDATO FISCALE: CESSIONE E COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
Non è consentito il trasferimento al consolidato del credito IVA trimestrale generato da una delle società consolidate. E’ consentito trasferire al consolidato, ai fini della compensazione con l'IRES dovuta, la sola eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 180 del 12.09.2024).
SANZIONI
In caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i soci rispondono delle sanzioni secondo quanto previsto dall'art.2495, c.c. (Cass. sent. 21177 del 27.7.2024).
COMPENSI AMMINISTRATORI
I costi per i servizi di consulenza resi alla società dal proprio amministratore non sono deducibili se non rispettano le condizioni previste dagli artt. 2389, c.1, e 2364, c. 1, n. 3 c.c., e dunque non ne risulti la quantificazione nello statuto, oppure in una esplicita delibera dell'assemblea dei soci.
Ciò indipendentemente dal fatto che il contratto di consulenza abbia un "oggetto definito", "in linea con le esigenze della società", ed una "tariffazione puntuale" (Cass. sent. 20613 del 24.7.2024).
IVA
NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Nel caso in cui la società emittente la fattura si estingua e venga cancellata dal Registro delle imprese, la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione non può essere esercitata dai soci (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 del 19.09.2024).
DETRAZIONE
Un soggetto passivo che abbia messo un bene a disposizione di un subappaltatore a titolo gratuito, affinché quest’ultimo effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, ha diritto alla detrazione dell’IVA assolta al momento dell’acquisto del bene, nella misura in cui:
- la messa a disposizione del bene non ecceda quanto necessario per consentire al soggetto passivo di effettuare operazioni soggette ad IVA o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e
- il costo di acquisto del bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica (CGE, Causa C-475/23 del 4.10.2024).
STABILE ORGANIZZAZIONE
La detrazione dell’IVA assolta a monte non può essere negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione, se le condizioni sostanziali del diritto alla detrazione sono soddisfatte (CGE, Causa C-475/23 del 4.10.2024).
SEPRARAZIONE ATTIVITA’
L’opzione per separazione delle attività è consentita laddove le diverse attività economiche, esercitate tutte in modo sistematico e non occasionale, siano sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili, sulla base di criteri oggettivi, così da essere suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa (Cass. sent. 24022 del 6.9.2024).
REGOLARIZZAZIONE DELLA FATTURA
L'obbligo di regolarizzazione previsto dall'art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 in capo al cessionario di un bene od al committente di un servizio, impone al cessionario/committente di verificare la regolarità formale della fattura. Il cessionario/committente non è invece tenuto a compiere approfondimenti di merito per individuare la corretta disciplina applicabile <
IMPOSTA DI REGISTRO
CLAUSOLA PENALE
In sede di registrazione del contratto di locazione, contenente una clausola penale si applica la tassazione della disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, tra la disposizione relativa al contratto e quella relativa alla clausola penale stessa (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 185 del 18.09.2024).
ENUNCIAZIONE
È soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale l'atto di mutuo infruttifero enunciato in un allegato alla relazione di stima, a sua volta allegata all'atto presentato per la registrazione. Per converso, l'atto di prestito fruttifero non è soggetto a tassazione proporzionale in quanto operazione soggetta ad IVA, ancorché esente (Cass. sent. 22997 del 21.8.2024).
IMU
DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
Ai fini IMU, gli impianti componenti la rete di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica, stabilmente infissi al suolo pertinenziale o al manufatto principale costituiscono parte integrante della cabina appartenente al gestore del servizio di fornitura dell'energia elettrica, essendo strettamente funzionali al processo produttivo, e ne incrementano la rendita (Cass. sent. 22582 del 9.8.2024).