MODIFICHE AL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0 NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025
Gentili Clienti,
nel corso dell’iter di approvazione della Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta previsto nell’ambito del Piano Transizione 4.0 (ex art. 1 co. 1051 - 1063 della L. 178/2020).
In particolare, la principale novità riguarda la chiusura anticipata al 31 dicembre 2024 dell’attuale regime agevolativo (non più quindi il 31 dicembre 2025, ovvero nel termine lungo del 30 giugno 2026 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2025).
A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore le nuove disposizioni che prevedono:
- L’abrogazione dell’agevolazione per i beni immateriali 4.0, quali software e applicazioni (salvo che entro il 31 dicembre 2024 non sia già stato accettato l’ordine e versato un acconto di almeno il 20% del costo complessivo);
- L’introduzione di un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro per tutti gli investimenti agevolati.
Le novità si applicheranno in relazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025 l’ordine è accettato dal venditore ed è stato pagato l’acconto del 20 %).
Le risorse disponibili saranno assegnate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) seguendo l’ordine cronologico delle comunicazioni presentate dalle imprese.
Tale comunicazione deve essere effettuata telematicamente, similarmente a quanto già previsto in relazione al credito di imposta Transizione 5.0.
Ciò comporta pertanto la necessità dell’invio tempestivo delle comunicazioni al fine di non perdere la possibilità di accedere alle risorse stanziate.
Si segnala che, secondo quanto stabilito dalla relazione illustrativa all’emendamento approvato, il tetto di spesa non trova applicazione in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge di Bilancio (verosimilmente il prossimo 31/12) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.
Da ultimo si segnala che le disposizioni in commento, non essendo ancora ultimato l’iter di approvazione della Legge di Bilancio, possono subire modifiche prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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Distinti saluti
HAGER & PARTNERS