DECRETO LEGISLATIVO 180/2024
Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, è stato adottato il D.lgs. 180/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2024.
Le novità normative in tema di franchigia IVA prevedono: i) la disciplina del regime di franchigia applicato in Italia al «soggetto passivo persona fisica» stabilito in altro Stato UE; ii) la disciplina del regime di franchigia applicato in altri Stati UE al «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato».
Per i soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, Il regime di franchigia IVA è riconosciuto alle stesse condizioni previste per i soggetti passivi forfettari di cui alla legge n. 190 del 2014, e pertanto, è riservato ai soli soggetti non residenti persone fisiche.
Analogamente a quanto disposto per i soggetti stabiliti, è previsto l’esonero dagli adempimenti IVA a favore del soggetto passivo non stabilito a partire dal momento in cui applica il regime di franchigia IVA nel territorio dello Stato. Rimangono in capo al soggetto passivo gli obblighi di certificazione e di emissione della fattura, che ove prevista è effettuata in forma semplificata ex art.21-bis del DPR 633/1972.
i soggetti passivi stabiliti in Italia, anche se non beneficiano del regime forfettario di cui alla legge 190/2014, determinano le soglie di accesso al regime di franchigia IVA in un altro Stato dell’Unione europea (regime di franchigia transfrontaliero) sulla base del volume d’affari calcolato secondo le regole della direttiva IVA.
Inoltre, in recepimento della direttiva n. 2022/542/UE, vengono introdotti specifici criteri territoriali per le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nella specifica ipotesi in cui le stesse siano in streaming o rese in altro modo disponibili virtualmente.
Le disposizioni di recepimento delle suddette direttive entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
Di seguito una breve disamina delle principali novità introdotte.
REGIME DI FRANCHIGIA UE
Regole del regime di franchigia applicate in Italia per i soggetti stabiliti in altri Stati membri
Condizioni di ammissione
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'art. 1, co. 54 della L. n. 190/2014;
c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non è superiore a 100.000 euro;
d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
e) è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
La fruizione dell’agevolazione è esclusa agli operatori Ue che presentano le condizioni di esclusione analoghe a quelle previste dalla L. 190/2014.
Adempimenti
Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
La fattura, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel co. 1 del medesimo articolo 21-bis del DPR 633/1972.
Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, è tenuto ad identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Cessazione del regime di franchigia
Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:
a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;
b) se sono venute meno le condizioni relative al volume d’affari: ovvero, se lo stesso è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'art. 1, co. 54 della L. n. 190/2014 oppure sono venute meno le altre condizioni previste dall’art. 70-quaterdecies, c.2 del DPR 633/1972;
c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
d) negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione è venuta meno.
L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.
Regole del regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato
Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
Nella comunicazione di cui alla lettera d) risulterà:
- (i) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l’attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
- (ii) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- (iii) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- (iv) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- (v) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- (vi) le ulteriori informazioni individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Le informazioni di cui alle lettere iv) e v) più sopra indicate, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.
TERRITORIALITA’ IVA
Secondo la regola generale di cui all’art.7-quinquies dell’art.633/1972 le prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Lo stesso criterio territoriale si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.
Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs.180/2024, ove i servizi di cui sopra si riferissero ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero.
Inoltre, con riferimento alle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi, la regola generale prevede che esse si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs.180/2024, la disposizione non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale e, in tale ipotesi, pertanto, torna applicabile la regola generale di territorialità.
DECRETO LEGGE 131/2024 (DECRETO SALVA INFRAZIONI)
L’art.16-ter del DL 131/2024 dispone l’abrogazione della norma che prevede l’esclusione da IVA per i prestiti o distacchi di personale (art. 8 co. 35 della L. 67/1988). Pertanto, i prestiti o distacchi di personale sono da assoggettare ad IVA, secondo le regole ordinarie.
La disposizione in esame si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in base all’art. 8 co. 35 della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
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Distinti saluti
HAGER & PARTNERS