NEWSLETTER NR. 06 - 2024

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DECRETO AGEVOLAZIONI FISCALI

Il D.L. 29.3.2024 n. 39 (pubblicato nella G.U. 29.3.2024 n. 75) ha introdotto delle misure urgenti in materia fiscale, in vigore dal 30.3.2024. 

ABROGAZIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Sono abrogate tutte le fattispecie di esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, con alcune eccezioni.
L’opzione resta ammessa per gli interventi di cui all'art. 119, c. 1-ter, 4-ter e 4-quater, d.l. 34/2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 (la deroga trova comunque applicazione nel limite di euro 400 milioni per l'anno 2024 di cui euro 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009).
La cessione del credito o dello sconto in fattura resta inoltre ammessa nei seguenti casi in cui prima del 30.3.2024:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art.119, c.13-ter, d.l. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ex art. 119, c. 13-ter, d.l. 34/2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119 e sono effettuati dai condomini;
  • risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ex art. 119 d.l. 34/2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ex art. 119 d.l. 34/2020;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ex art. 119 d.l. 34/2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Inoltre, in relazione alle spese per il superamento delle barriere architettoniche resta consentito optare per la cessione del credito o fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute:

  • fino al 30.3.2024;
  • dopo il 30.3.2024 ma solo in relazione agli interventi per i quali in data antecedente risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, e siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

ESCLUSIONE DALLA REMISSIONE IN BONIS
La remissione in bonis non si applica in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura, neppure per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni inviate dall’1.4.2024 al 4.4.2024, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, è consentita entro il 4.4.2024.

TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AI BONUS EDILIZI ALL’ENEA
Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, ad integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ex art. 16, c. 2-bis, d.l. 63/2013, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ex art. 119 d.l. 34/2020, devono trasmettere all'ENEA le seguenti ulteriori informazioni inerenti agli interventi agevolati:
a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 al 30.3.2024;
c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30.3.2024 negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lett. b) e c).

Inoltre, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ex art. 119 d.l. 34/2020 devono trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche", le seguenti informazioni inerenti gli interventi agevolati:

a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 al 30.3.2024;
c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30.3.2024 negli anni 2024 e 2025;
d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
    Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui sopra e le relative variazioni, i soggetti:

  • che entro il 31.12.2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ex art. 119, c. 13-ter, d.l. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ex art. 119, c. 13-ter, d.l. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1.1.2024.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui sopra saranno definiti con decreto da adottare entro 60 giorni (29.5.2024).
Per gli interventi già avviati, l'omessa trasmissione dei dati nei termini indicati è soggetta alla sanzione di euro 10.000. 
Per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici deve essere presentata a partire dal 30.3.2024, l'omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.

LIMITI ALL’UTILIZZO DEI BONUS EDILIZI
In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali o per atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate:

  • per importi complessivamente superiori a euro 10.000 - per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione - l'utilizzo in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, dei crediti d'imposta di cui all’art. 121 d.l. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi iscritti. 
  • per importi complessivamente superiori a euro 100.000 - per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateazione - l'utilizzo in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997 è escluso, fatta eccezione per i crediti di cui alle lett. e), f) e g).

CESSIONE CREDITI ACE
Viene abrogata la possibilità di successiva cessione dei crediti ACE già ceduti.

RAVVEDIMENTO SPECIALE
Il ravvedimento speciale ex art. 1, c. 174, l. 197/2022 viene esteso a tutte le annualità sino al 2022, con termine ultimo il 31.5.2024 sia per il pagamento delle somme in unica soluzione, sia per la rimozione della violazione.


IMPOSTE DIRETTE

WELFARE AZIENDALE
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in materia di welfare aziendale con particolare riferimento alle novità fiscali introdotte all’art. 51, c. 4, tuir dall’art. 3, c. 3-bis e 3-ter, d.l. 145/2023 (Decreto Anticipi) (Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 07.03.2024). 
L’esclusione da tassazione prevista dall’art. 51, c. 2, lett. f), tuir per <> per le finalità di cui all’art. 100, c. 1, tuir, può comprendere i servizi di mobilità sostenibile offerti ai dipendenti per percorrere il tragitto casa­lavoro­casa, quali: 
(i)    car­sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico, 
(ii)    ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli, 
(iii)    bike­sharing, 
(iv)    scooter­sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico, 
(v)    monopattino elettrico, 
(vi)    utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.) (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 74 del 21.03.2024).

RITENUTA SULLE PROVVIGIONI DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione. La ritenuta di cui all’art. 25-bis d.p.r. 600/1973 deve ora ritenersi applicabile a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione (Agenzia delle entrate, circolare n. 7 del 21.03.2024).

BONUS ACQUISTO CASE ANTISISMICHE
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul bonus per l’acquisto di case antisismiche di cui all’art. 16-bis d.l. 63/2013 nell'ipotesi in cui alla data di acquisto dell'unità immobiliare siano stati completati gli interventi ''strutturali'' sull'edificio oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione e non anche quelli di ''finitura'' (Agenzia delle entrate, risoluzione n. 14 del 08.03.2024).

PREMI DI PRODUTTIVITA’ AI DIPENDENTI
Il regime agevolativo dei premi di produttività di cui all’art. 1, c. 182 ss, l. 208/2015 non trova applicazione in assenza di obiettivi aziendali “incrementali” (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 59 del 05.03.2024).

CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI
La correzione operata nel bilancio 2022 di errori contabili riferiti alla competenza di canoni di leasing non rilevati negli esercizi 2019, 2020 e 2021, assume rilevanza fiscale ai fini IRES ed ai fini IRAP ex art. 8, c. 1­bis, d.l. 73/2022. 
Nel 2022 i canoni di leasing sono deducibili per la quota non dedotta nei periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 esclusivamente nei limiti dell'importo che sarebbe stato deducibile in ogni singolo esercizio ex art. 102, c. 7, Tuir. In altri termini, la deduzione è ammessa per l’importo ''cristallizzato'' nel singolo periodo d'imposta interessato dall'errore contabile.

Ai fini della determinazione della base ACE relativa ai periodi 2019, 2020 e 2021 si dovrà invece provvedere alla presentazione della dichiarazione integrativa dei singoli periodi d'imposta interessati dagli errori contabili (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 73 del 21.03.2024).

FUSIONE E CONTESTUALE SCISSIONE - ABUSO
È considerata abusiva l’operazione di:

  • fusione per incorporazione di due società in una terza società (tutte partecipate in ugual misura dai medesimi tre soci, appartenenti al medesimo nucleo familiare),
  • contestuale scissione totale asimmetrica della società incorporante a favore di tre società beneficiarie neocostituite, ognuna detenuta totalmente da ciascuno dei tre soci originari, laddove ad ogni singola società risultante dalla scissione sia assegnato il patrimonio immobiliare originariamente detenuto da ogni singola società partecipante alla fusione (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 89 del 29.03.2024).


IVA

INTERVENTI DI INTERRAMENTO DELLA LINEA TELEFONICA 
L’appalto per la realizzazione di interventi di interramento della linea telefonica può beneficiare dell’aliquota ridotta IVA - ex n. 127-septies della tabella allegata al d.p.r. 633/1972 - se riconducibile tra le opere di urbanizzazione. A tal fine, gli interventi devono riguardare la realizzazione ex novo dell’opera come nell'ipotesi in cui lo spostamento e l'interramento della linea telefonica contempli la realizzazione di cavedotti interrati. L’aliquota ridotta non può trovare invece applicazione nell’ipotesi in cui gli interventi si limitino al mero spostamento e interramento di cavedotti già esistenti (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 61 del 06.03.2024).
RIMBORSO IVA NON DOVUTA
La richiesta di rimborso dell'IVA non dovuta ex art. 30­ter d.p.r. 633/1972 può essere presentata solo dal cedente/prestatore entro il termine decadenziale di due anni dalla restituzione al cessionario/committente dell'IVA indebitamente applicata. 
Il cessionario/committente (soggetto obbligato in rivalsa) ha, dunque, solo la possibilità di richiedere il rimborso dell'IVA non dovuta al cedente/prestatore, e ciò anche qualora quest’ultimo sia stato assoggettato ad una procedura fallimentare (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 66 del 11.03.2024).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Il regime agevolativo di esenzione da imposta di successione e donazione ex art. 3, c. 4-ter, d.lgs. 346/1990 per i trasferimenti di quote sociali non trova applicazione in caso di donazione di una quota di partecipazione sociale nei confronti di discendenti già in possesso di una partecipazione di controllo (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 72 del 18.03.2024).

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