NUOVI MODELLI DI COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI E R&S
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha emanato il decreto che approva i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti i crediti d’imposta per:
• investimenti in beni strumentali 4.0 (ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020);
• investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (ex art. 1, commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019), ivi incluse le attività d'innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi d'innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica (ex art. 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies della L. n. 178/2020).
Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei suddetti crediti d'imposta, sospesa in relazione agli investimenti con anno di riferimento 2023 o 2024 (Ris. AdE n. 19/E/2024) proprio in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione (ex art. 6, comma 1, del DL 39/2024).
MODELLI DI COMUNICAZIONE
Il decreto ha approvato i seguenti modelli di comunicazione:
• Allegato 1: modello relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali (allegato A e allegato B alla legge n. 232 del 2016).
• Allegato 2: modello relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da quattro sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili.
TRASMISSIONE DEL MODELLO
Il modello di comunicazione va trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024 e la presunta ripartizione negli anni del credito.
Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.
Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Il decreto sottolinea che la trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta in questione.
Si ricorda che, per gli investimenti effettuati negli anni precedenti al 2023, la FAQ pubblicata il 16 aprile dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli investimenti effettuati entro il 2022 non vige l’obbligo di comunicazione preventiva ed è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite il modello F24, indicando il codice tributo “6936” e l’anno di avvio dell’investimento.
PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (link download diretto: Modulo 1 - Modulo 2).
Una volta scaricato il file pdf del modello, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'ese-cuzione del Javascript.
Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).
Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC all''indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.
Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa. I pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.