NEWSLETTER NR. 08 - 2024

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IMPOSTE DIRETTE

DECRETO SEMPLIFICAZIONI
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul d.lgs. 11/2024 recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» (cd. “Decreto Adempimenti”), con particolare riguardo alle modifiche connesse al pagamento dei tributi, alle comunicazioni obbligatorie, ai servizi digitali, agli strumenti elettronici di pagamento e all’invio di comunicazioni e inviti da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, circolare n. 9 del 02.05.2024). 

SOCIETA’ NON OPERATIVE
L’Agenzia delle entrate non ha accolto l’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative presentata da una società che ha concesso in godimento un immobile a fronte di un canone mensile inferiore al prezzo di mercato e di una ulteriore somma a titolo di caparra (Agenzia delle entrate,     risposta ad interpello n. 97 del 23.04.2024).

PARTICIPATION EXEMPTION
Il requisito della commercialità non risulta soddisfatto con riferimento ad una società la cui attività si limiti al mero impegno dell'assunzione del rischio della gestione economica­finanziaria di un’altra società, garantendo a  quest'ultima  i mezzi  finanziari  per  provvedere  al proprio funzionamento ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Tale attività non può essere qualificata come attività commerciale ai sensi dell’art. 87, c.1, lett. d) del tuir, in quando è riconducibile a una mera gestione passiva che si esaurisce nella percezione degli utili e nel sopportare le perdite (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 96 del 23.04.2024).

CREDITO DI IMPOSTA ZES
Il Credito di imposta ZES di cui al d.l. 91/2017 ed il Credito di imposta Mezzogiorno di cui alla l. 208/2015 non sono cumulabili <> (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 94 del 17.04.2024).

OMAGGI AI DIPENDENTI
Gli omaggi ai dipendenti – ad esempio, un sacchetto di caffè, una bevanda gratuita al giorno e prodotti di merchandising come le tazze col logo della società – configurano dei fringe benefit. Pertanto, qualora il valore dei beni assegnati ai dipendenti superi il limite previsto dall’art. 51, c.3, terzo periodo, tuir, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 89 del 11.04.2024).

PERDITE SU CREDITI
La perdita derivante dalla cessione pro-soluto di un credito è deducibile è a condizione che il contribuente provi gli elementi certi e precisi. Questi elementi non si esauriscono nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione, ma comprendono anche gli elementi che hanno indotto all'operazione e al conseguente recupero solo parziale del valore nominale del credito. Un ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione e il valore nominale del credito ceduto, che denoti la plateale antieconomicità dell'operazione, può costituire un indicatore del carattere erogatorio, anziché produttivo della stessa, e, quindi, della non inerenza del componente negativo (Cass. sent. n. 8714 del 3.4.2024).

SOPRAVVENIENZA ATTIVA
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, la sopravvenienza attiva può essere accertata da:

  • la mancata fatturazione per un lungo tempo degli elementi negativi di reddito indicati in precedenti periodi d'imposta,
  • la mancata produzione delle fatture o della prova dei pagamenti (Cass. sent. n. 4666 del 21.2.2024).

 

IVA

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL TRASPORTO DI PERSONE
Il prestatore del servizio di trasporto può provvedere alla certificazione dei corrispettivi tramite l'emissione dei biglietti contenenti le informazioni previste dal DM 30.6.1992, anche se dematerializzati. Tale modalità di certificazione può essere adottata qualora la fattura non sia obbligatoria ed il committente non ne faccia richiesta, in sostituzione della ricevuta/scontrino fiscale (e della memorizzazione elettronica con conseguente trasmissione telematica dei dati di cui all’art. 2, c.1, d.lgs. 127/2015). 
I biglietti di trasporto rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del DM 17.6.2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione (cfr., art. 3 DM 17.6.2014). La loro conservazione non può dunque essere sostituita da un file riepilogativo degli stessi (Agenzia delle entrate,     risposta ad interpello n. 98 del 23.04.2024).

RIMBORSI IVA COL REGNO UNITO
A partire dal 2021, i rimborsi IVA delle operazioni effettuate con il Regno Unito sono soggetti all’art. 38-ter d.p.r. 633/1972. Pertanto:

  • i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
  • i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono proporre richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter che, a sua volta, rinvia all’art. 38-bis2, c.1, d.p.r. 633/1972. L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010 (Agenzia delle entrate, risoluzione n 2 del 02.05.2024).

CESSIONE DI OPERE D URBANIZZAZIONE
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul regime IVA delle cessioni di opere di urbanizzazione e delle aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 92 del 16.04.2024).

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Nel caso in cui il debitore (Fondazione) abbia avviato la procedura di liquidazione ex art. 14 delle disposizioni di attuazione al codice civile, il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione IVA una volta conclusa la procedura - mediante la definitività del bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto finale - per la parte di credito ammesso al passivo rimasto insoddisfatto (Agenzia delle entrate,     risposta ad interpello n. 88 del 08.04.2024).

CESSIONE DI AZIENDA
Non configura un’azienda l’insieme dei seguenti beni:

  • autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico,
  • disponibilità del diritto di superficie di determinati terreni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto,
  • progetto per la realizzazione, lo sviluppo e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, 
  • diritto all'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di trasmissione nazionale,

in quanto i beni ceduti non possono rivestire alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale essendo a tal fine necessaria l'ulteriore predisposizione, a carico dell'acquirente, di apparati tecnici (pannelli fotovoltaici ed inverter) (Cass. sent. n. 8805 del 3.4.2024).

La cessione di:

  • proprietà superficiaria venticinquennale di un impianto fotovoltaico (impianto ed attrezzature),
  • rapporto giuridico strumentale alla fruizione di agevolazioni fiscali ed altri vantaggi economici

non configura una cessione d'azienda in assenza dei diritti e degli interessi legittimi conseguenti alla convenzione con il gestore del servizio elettrico nazionale (Cass. sent. n. 10767 del 22.4.2024).

CESSIONE GRATUITA DI CALORE
Il trasferimento a titolo gratuito del calore prodotto da un soggetto IVA ad altri soggetti IVA ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di beni dalla propria impresa assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. A tal fine, è irrilevante il fatto che questi altri soggetti IVA utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione (CGE, sent. c. 207/13 del 25.4.2024
 

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