NEWSLETTER NO. 6 - 2022

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DECRETO "UCRAINA"

Con il d.l. n. 21 del 21.3.2022 (Decreto “Ucraina”), pubblicato in G.U. n. 67 del 21.3.2022, sono state adottate le seguenti misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina.

BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle imprese ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, co. 3, tuir se di importo non superiore a euro 200.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Alle imprese:

  • dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,
  • diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto MISE 21.12.2017,

è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, a condizione che il prezzo calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art. d.l. 17/2022 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale - calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME - abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

***

l crediti d'imposta di cui sopra:

  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2022, senza limitazioni;
  • non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, co. 4, d.l. 34/2020. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Il credito di imposta di cui all’art. 4 d.l. 17/2022 è incrementato al 25%.

Il credito di imposta di cui all’art. 5 d.l. 17/2022 è incrementato al 20%.

I crediti d'imposta di cui all'art. 15 d.l. 4/2022 ed artt. 4 e 5 d.l. 17/2022, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono:
utilizzabili entro la data del 31.12.2022,

  • cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, co. 4, d.l. 34/2020

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Ucraina”, sono definite le modalità di esercizio delle opzioni.

 

RATEIZZAZIONE BOLLETTE

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate mensili.

 

CREDITO DI IMPOSTA SETTORE TURISMO

Alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è riconosciuto un credito di imposta in misura corrispondente al 50% dell'IMU versata a titolo di seconda rata dell'anno 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva, a condizione che:

  • i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
  • i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limitazioni;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai IRAP.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO “CARO BOLLETTE”

Per l'anno 2022 è stabilito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei:

  • soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica,
  • soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale,
  • soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale,
  • soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,
  • soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'UE.

Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Il contributo solidaristico straordinario è calcolato nella misura del 10%:

  • sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021,
  • nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000 (il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%).

Ai fini del calcolo del saldo, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022 con F24, e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

DECRETO “MILLEPROROGHE”

Con la l. n. 15 del 25.2.2022 è stato convertito il d.l. n. 228/2021, cosiddetto Milleproroghe, con cui sono state introdotte le seguenti disposizioni.

 

ASSEMBLEE A DISTANZA

Fino al 31.7.2022 è consentito svolgere a distanza le assemblee di società, associazioni e fondazioni, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti.

 

PERDITE D’ESERCIZIO

Per le perdite dell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021:

  • non si applicano gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 24472482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile;
  • non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

 

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, co. 1054 e 1056, l. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è prorogato al 31.12.2022 (prima era fissato al 30.6.2022) il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti prenotati entro il 31.12.2021.

 

PAGAMENTO IRAP

E’ prorogato al 30.6.2022 il termine di pagamento - senza sanzioni ed interessi - del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 non pagati ai sensi dell’art. 24 d.l. 34/2020, ma poi dovuti a causa del mancato rispetto dei limiti comunitari.

 

BONUS EDILIZI

Per i bonus edilizi, diversi dal superbonus 110%, è ammessa la detrazione anche per le spese sostenute per il visto di conformità e l’asseverazione di congruità dal 12.11.2021 al 31.12.2021 (per le spese sostenute dal 01.01.2022 la detraibilità è prevista dall’art. 121, co. 1-ter, d.l. 34/2020).

 

AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

I termini stabiliti ai fini dell’agevolazione “prima casa” e del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” sono sospesi dal 23.2.2020 al 31.3.2022, e ricominciano a decorrere dal 01.04.2022.

 

RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE

I contribuenti decaduti dalla rateizzazione delle cartelle all’8.3.2020 possono ripresentare la domanda per la rateizzazione sino al 30.4.2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Per questi contribuenti, la decadenza dalla “nuova” rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

 

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

I soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile possono sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

 

LIMITE AL CONTANTE

Per il 2022, il limite per i pagamenti in contante resta fissato ad euro 1.999,99.

IMPOSTE DIRETTE

RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE

Con la circolare n. 6 del 1.3.2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti in materia di riallineamento e rivalutazione dei beni di impresa.

In caso di fusione per incorporazione effettuata nel corso del 2020 di una società acquisita nel 2019, non è consentito optare:

  • né per il riallineamento dei maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo di fusione, in quanto il riallineamento opera limitatamente ai disallineamenti esistenti nel bilancio 2019 mentre nel caso in questione i disallineamenti sorgono con riferimento al bilancio 2020.
  • né per la rivalutazione, in quanto i maggiori valori degli asset iscritti in bilancio sono solo conseguenza

dell’imputazione del disavanzo di fusione. Tuttavia, qualora il valore economico complessivo degli asset dell’incorporata risulti superiore rispetto al valore contabile iscritto sui predetti asset per effetto della allocazione del disavanzo di fusione, la società incorporante può accedere alla rivalutazione iscrivendo “nuovi” maggiori valori sui predetti asset e, in contropartita, una riserva di rivalutazione.

In caso di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici iscritti in bilancio, occorre porre un vincolo di sospensione di imposta sulle poste di patrimonio netto per un importo corrispondente ai valori riallineati. Non è consentito procedere al riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori contabili nel caso in cui il patrimonio netto del bilancio risulti “incapiente” rispetto ai maggiori valori da “riallineare”, anche a causa della presenza di perdite portate a nuovo.

Il vincolo di sospensione di imposta può essere apposto anche su riserve già gravate da vincoli civilistici di indisponibilità o non distribuibilità.

Ai fini dell’affrancamento, la riserva in sospensione di imposta – costituita sia in seguito al riallineamento che alla rivalutazione - concorre a formare l’imponibile nel suo importo contabile, ovvero “al netto” dell’imposta sostitutiva versata. Pertanto, devono ritenersi i chiarimenti forniti in senso diverso dai precedenti documenti di prassi (cfr. circolari n. 14/E del 2017, n. 13/E del 2014 e n. 18/E del 2006).

Ai fini del perfezionamento dell’opzione per il riallineamento o la rivalutazione non rileva l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva. In tali ipotesi, l’imposta sostitutiva non versata sarà iscritta a ruolo, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento.

La rivalutazione gratuita per il settore alberghiero trova applicazione anche per la società holding che affitta immobili alle controllate per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero. La rivalutazione trova inoltre applicazione anche per le società che svolgono l’attività nel settore alberghiero in via non prevalente per gli immobili utilizzati in tale attività.

Inoltre, l’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto agosto possa essere validamente effettuata mediante la presentazione di una dichiarazione c.d. “tardiva”, nel termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

DIVIDENDI

La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili. Ciò anche nei casi in cui l'applicazione della presunzione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi in quanto sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 163 del 30.3.2022).

 

REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Nel caso in cui il datore di lavoro venda ai propri dipendenti dei beni ad un prezzo pari al loro valore normale al netto degli “sconti d’uso”, l’importo corrispondente allo sconto non è imponibile in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 158 del 25.3.2022).

 

CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA

Si configura una cessione di azienda in caso di cessione anche solo di alcuni asset significativi per l'esercizio di un’impresa farmaceutica, quali (i) i marchi del prodotto farmaceutico a base di un determinato principio, (ii) l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico, (iii) il dossier relativo al prodotto e (iv) il magazzino residuo. Detti asset, infatti, integrano di fatto una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, realizzano un'organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica a sé stante, anche a prescindere dall'assenza di ulteriori elementi come asset materiali e personale (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 151 del 23.3.2022).

 

OPERAZIONI DI MERGER LEVEREGED CASH OUT

E’ elusiva l’operazione di merger levereged cash out attraverso cui si realizza (i) la creazione artificiosa di un debito allo scopo di trasferire liquidità senza deliberare la distribuzioni di utili o capitale in quanto è sufficiente il pagamento del debito; (ii) la deduzione di interessi passivi deducibili ex art. 96 tuir (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 142 del 21.3.2022).

IVA

CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

In presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, la cessione del contratto preliminare con il rimborso parziale della caparra è soggetta ad IVA (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 95 del 4.3.2022).

 

CESSIONE INTRA-COMUNITARIA TRAMITE COMMISSIONARI

Il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie ex art. 41, co. 1, lett. a), d.l. 331/1993 si applica anche in caso di cessione tramite mandatario senza rappresentanza (contratto di commissione) (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 101 del 10.3.2022).

 

NOTE DI VARIAZIONE

La nota di variazione in diminuzione non può essere emessa a seguito della intervenuta prescrizione del credito in conseguenza della inerzia ingiustificata del creditore, neppure nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta e conclusa la procedura fallimentare (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 102 del 10.3.2022).

ACCERTAMENTO

Il verbale redatto nell'ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall'Amministrazione finanziaria che dal contribuente, costituisce un documento utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento (Corte di Cassazione, sentenza n. 6391 del 28.2.2022).

 

Cordiali saluti

HAGER & PARTNERS

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