DECRETO "UCRAINA"
Con il d.l. n. 21 del 21.3.2022 (Decreto “Ucraina”), pubblicato in G.U. n. 67 del 21.3.2022, sono state adottate le seguenti misure per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina.
BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI
Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito dalle imprese ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, co. 3, tuir se di importo non superiore a euro 200.
CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA
Alle imprese:
- dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,
- diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto MISE 21.12.2017,
è riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, a condizione che il prezzo calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art. d.l. 17/2022 è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale - calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME - abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
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l crediti d'imposta di cui sopra:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2022, senza limitazioni;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, co. 4, d.l. 34/2020. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.
CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE
Il credito di imposta di cui all’art. 4 d.l. 17/2022 è incrementato al 25%.
Il credito di imposta di cui all’art. 5 d.l. 17/2022 è incrementato al 20%.
I crediti d'imposta di cui all'art. 15 d.l. 4/2022 ed artt. 4 e 5 d.l. 17/2022, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono:
utilizzabili entro la data del 31.12.2022,
- cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, co. 4, d.l. 34/2020
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Ucraina”, sono definite le modalità di esercizio delle opzioni.
RATEIZZAZIONE BOLLETTE
Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate mensili.
CREDITO DI IMPOSTA SETTORE TURISMO
Alle imprese turistico-ricettive, comprese le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, è riconosciuto un credito di imposta in misura corrispondente al 50% dell'IMU versata a titolo di seconda rata dell'anno 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva, a condizione che:
- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
- i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
Il credito di imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limitazioni;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai IRAP.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO “CARO BOLLETTE”
Per l'anno 2022 è stabilito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei:
- soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica,
- soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale,
- soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale,
- soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,
- soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'UE.
Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
Il contributo solidaristico straordinario è calcolato nella misura del 10%:
- sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021,
- nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000 (il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%).
Ai fini del calcolo del saldo, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022 con F24, e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.